Garanzia Adulti: estesi gli incentivi aziendali per contratti anche di 6 mesi

La Regione del Veneto integra il bando Garanzia Adulti con la possibilità per le aziende di richiedere l'incentivo anche per contratti di 6 mesi.

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La Regione del Veneto, con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 957 del 23 giugno 2017 pubblicata sul BUR n. 68 del 18 luglio 2017, in relazione agli interventi di Garanzia Adulti per lavoratori disoccupati, estende la possibilità di maturazione dell’incentivo a favore dell’azienda anche con contratti di lavoro della durata di 6 mesi.

ESTRATTO DEL DETTAGLIO DELLA DELIBERA

Al fine di consentire un migliore ed efficace monitoraggio dei flussi finanziari generati dall’erogazione dell’incentivo e di rendere più stretto il collegamento con il successo occupazionale voluto dall’intervento stesso, si ritiene necessario integrare, con il presente provvedimento, le previsioni di cui alla Direttiva per la realizzazione di interventi per lavoratori disoccupati over 50 – Garanzia Adulti – Anno 2016, approvata con la DGR n. 681/2016, completando quanto previsto al paragrafo 11 “Incentivi per l’assunzione” della Direttiva medesima, con l’inserimento per i contratti a tempo determinato, analogamente a quanto disposto da ANPAL (Agenzia nazionale per le Politiche Attive) con delibera n. 9 del 28 novembre 2016, della possibilità di maturazione dell’incentivo anche con contratti di lavoro della durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione e non più solo con contratti che abbiano una durata di almeno 18 mesi. Per i contratti a tempo indeterminato l’obiettivo occupazionale – e dunque l’erogazione dell’incentivo – si intenderà raggiunto al completamento di 12 mesi di lavoro dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Per quanto concerne le modalità di erogazione dell’incentivo all’assunzione, il sopracitato paragrafo 11 “Incentivi per l’assunzione” prevede altresì che l’erogazione dell’incentivo debba essere corrisposta entro 30 giorni dalla avvenuta assunzione la quale deve risultare entro il termine delle attività progettuali: tale termine di 30 giorni per l’erogazione dell’incentivo si è dimostrato, nello svolgersi delle attività, poco aderente al reale successo delle attività stesse. Pertanto, con il presente provvedimento, si propone altresì una integrazione al citato paragrafo 11 prevedendo la possibilità di erogare l’incentivo all’assunzione, da parte del soggetto titolare del progetto all’azienda ospitante, anche con un frazionamento mensile dell’importo riconosciuto.

Fonte: Regione del Veneto

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