Aggiornata la FAQ sul ricorso alla Formazione a Distanza (FaD)

La Regione del Veneto aggiorna la FAQ che riporta alcuni chiarimenti sul ricorso alla formazione a distanza (FaD).

Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica anche dell’istruzione e formazione professionale si svolge in presenza.

Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Tuttavia, in analogia alle FAQ già pubblicate dal Ministero dell’ istruzione in  https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html, si ritiene che la formazione a distanza sia consentita anche in particolari situazioni quali l’ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente per classi o plessi scolastici. 

Nei casi individuali la FAD risulta possibile ove l’assenza sia necessitata da quarantena personale o nel caso di studenti impediti nella frequenza in presenza – certificata dalle competenti autorità sanitarie – per patologia grave o immunodepressione.

In questi casi viene comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, avvalendosi eventualmente anche della formazione a distanza, in modalità integrata o esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

Fonte: Regione del Veneto

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