Il 7 aprile 2017 il Governo ha dato il via libera a otto delle nove deleghe previste dalla legge di riforma approvata a luglio del 2015. La nona riguardava la revisione del Testo unico sulla scuola per la quale sarà previsto un disegno di legge delega specifico e successivo.
I decreti approvati riguardano:
- il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado;
- la promozione dell’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità;
- la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
- l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
- il diritto allo studio;
- la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
- il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero;
- l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.
Revisione dei percorsi di istruzione professionale
Un sistema di istruzione e formazione professionale che educhi le nuove generazioni al “saper fare di qualità”, consentendo una rapida transizione dal sistema educativo al mondo del lavoro. Lo prevede il decreto approvato che si pone l’obiettivo di dare una chiara identità agli istituti professionali, innovare e rendere più flessibile la loro offerta formativa, superare l’attuale sovrapposizione con l’istruzione tecnica e mettere ordine in un ambito frammentato tra competenze statali e regionali.
I percorsi durano 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, passano da 6 a 11: agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; pesca commerciale e produzioni ittiche; industria e artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle richieste e alle peculiarità del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni. Si punta ad una sempre maggiore personalizzazione degli apprendimenti in modo tale che le studentesse e gli studenti, attraverso un progetto formativo individuale, possano sviluppare e acquisire competenze che li aiutino nell’accesso del mondo del lavoro. Nel biennio vengono inseriti gli assi culturali, ovvero aggregazioni di insegnamenti omogenei che forniscono competenze chiave di cittadinanza alle giovani e ai giovani, e si dà maggiore spazio all’alternanza scuola-lavoro e all’apprendistato.
Le scuole potranno utilizzare le loro quote di autonomia in relazione all’orario complessivo per rafforzare i laboratori e qualificare la loro offerta in modo flessibile. Gli istituti potranno, poi, avvalersi del contributo di esperti del mondo del lavoro e delle professioni e attivare partenariati per migliorare l’offerta formativa.
Conseguita la qualifica triennale, le studentesse e gli studenti potranno scegliere di proseguire gli studi passando al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale o dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e conseguire un diploma professionale tecnico. Al termine dei percorsi di istruzione professionale, in quelle che diventano vere e proprie “scuole territoriali di innovazione”, le ragazze e i ragazzi conseguono il diploma quinquennale di istruzione secondaria di II grado, grazie al quale potranno accedere agli Istituti tecnici superiori (ITS), alle Università e alle Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in base alle loro inclinazioni e ai loro desideri.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate per fornire percorsi di Istruzione e Formazione professionale (di competenza regionale) entrano a far parte della Rete nazionale delle Scuole Professionali: finalmente un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata sul territorio. Il sistema sarà in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Un tavolo coordinato dal Miur – al quale prendono parte le Regioni, gli Enti locali, le Parti Sociali, gli altri Ministeri interessati, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (Invalsi), l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) e l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal) – monitora i percorsi dell’istruzione professionale e aggiorna gli indirizzi con cadenza almeno quinquennale. Vengono stanziati oltre 48 milioni a regime per incrementare il personale necessario all’attuazione delle novità previste. Sarà stabilizzato lo stanziamento di 25 milioni all’anno per l’apprendistato formativo.
Scheda di approfondimento del MIUR
PUNTI QUALIFICANTI
Il decreto legislativo:
- riafferma l’identità degli istituti professionali attraverso una maggiore articolazione dei percorsi e un’autonomia didattica e gestionale sostanziale, non solo formale;
- incrementa le ore di laboratorio;
- supera la sovrapposizione dell’istruzione professionale rispetto all’istruzione tecnica e ai percorsi di Istruzione e di Formazione Professionale (IeFP) di competenza delle Regioni;
- risponde alle esigenze delle filiere produttive del territorio, anche in relazione alle attività economiche e alle novità del mercato del lavoro, per dare più opportunità di occupazione ai giovani;
- prevede la possibilità per gli istituti professionali di realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.
ARTICOLO 3 – NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO
Si passa da 6 a 11 indirizzi di studio validi a partire dalle classi prime attivate nell’anno scolastico 2018/2019. Essi si riferiscono alle attività economiche di rilevanza nazionale, riconducibili ai codici statistici ATECO.
Per ogni indirizzo, il MIUR definirà, con decreto, i profili di uscita e risultati di apprendimento. Ogni istituzione scolastica potrà declinare gli indirizzi in base ai percorsi formativi richiesti dal territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni.
Con lo stesso decreto, sarà individuata la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti negli IeFP, da un lato, e gli indirizzi dei percorsi dell’istruzione professionale, dall’altro, per consentire i passaggi tra i sistemi formativi.
ARTICOLO 4 – ASSETTO ORGANIZZATIVO
L’istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale articolata in un biennio (2.112 ore, di cui 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo destinato al potenziamento dei laboratori) e in un triennio (1.056 ore in ciascun anno, di cui 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo).
Le istituzioni scolastiche possono attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale da realizzare nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione.
ARTICOLO 5 – ASSETTO DIDATTICO
È prevista la personalizzazione degli apprendimenti, che si concretizza in uno specifico monte orario “dedicato” (264 ore nel biennio) e in un “progetto formativo individuale” che accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso di studio e di formazione.
Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere lo studente nell’attuazione e nello sviluppo del progetto formativo individuale.
Nel biennio sono introdotti gli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, storico- sociale e scienze motorie). Essi raccolgono insegnamenti fra loro omogenei per consentire di acquisire le competenze chiave di cittadinanza rientranti nell’obbligo scolastico.
Si dà più spazio all’alternanza scuola-lavoro ed all’organizzazione didattica per unità di apprendimento, agevolando così il più possibile i passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.
ARTICOLO 6 – STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA
Le scuole possono utilizzare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia:
- la quota di autonomia del 20% sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività laboratoriali;
- la quota di flessibilità del 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, per articolare gli indirizzi del triennio in profili formativi.
Sono previsti altri strumenti per l’attuazione dell’autonomia, tra i quali:
- la stipula di contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni;
- l’attivazione di partenariati per il miglioramento dell’offerta formativa;
- lo sviluppo di attività e di progetti di orientamento scolastico e di inserimento nel mondo del lavoro a attraverso l’apprendistato formativo di primo livello.
ARTICOLO 7 – RACCORDO CON IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) E RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI
Il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale è assicurato a attraverso un decreto del MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro e con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata.
È istituita, per la prima volta, la “Rete nazionale delle scuole professionali”, di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali e paritarie e le istituzioni formative accreditate, finalizzata a promuovere l’innovazione e il raccordo con il mondo del lavoro.
ARTICOLO 8 – PASSAGGI TRA SISTEMI FORMATIVI
Sono disciplinati i passaggi tra i percorsi dell’istruzione professionale e l’istruzione e formazione professionale. Essi sono finalizzati a consentire alla studentessa e allo studente di seguire un percorso personale di crescita, di apprendimento e di orientamento progressivo, adeguato alle proprie potenzialità, attitudini e ai propri interessi.
In particolare, lo studente, in possesso della qualifica triennale, può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale o di passare al quarto anno dei percorsi di IeFP, sia presso le istituzioni scolastiche, sia presso le istituzioni formative comprese nella Rete delle scuole professionali, per conseguire un diploma professionale di tecnico.
ARTICOLO 9 – DOTAZIONI ORGANICHE
Rispetto all’ordinamento vigente, il decreto legislativo prevede un sensibile incremento del personale docente in particolare insegnante tecnico-pratico, a seguito del potenziamento delle attività di laboratorio, il cui onere è interamente coperto con il Fondo “La buona scuola” di cui all’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.
ARTICOLO 10 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO DEI PERCORSI
È introdotto un meccanismo di monitoraggio dei percorsi dell’istruzione professionale, al fine di valutarne l’efficacia, al quale si collega un sistema di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale, degli indirizzi, dei profili e dei relativi risultati di apprendimento dell’istruzione professionale.
Il monitoraggio è realizzato attraverso un tavolo, coordinato dal MIUR, con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’I.N.VAL.S.I, dell’I.N.D.I.R.E., dell’INAPP e dell’ANPAL.
ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Il MIUR ha stanziato risorse finanziarie pari a 15,87 milioni nel 2018, 63,59 nel 2019, 85,33 nel 2020, 55,48 nel 2021, 40,42 nel 2022 e 48,20, a regime, a decorrere dal 2023, per assicurare l’incremento del personale docente e ITP necessario all’attuazione delle misure contenute nel decreto legislativo.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destina 25 milioni di euro annui per le attività di formazione duale rivolte all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
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