I tirocini formativi saranno vigilati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro verificherà che l'attivazione del tirocinio formativo sia stata correttamente comunicata. E che ne sussistano i requisiti da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

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La Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, riunitasi lo scorso 8 febbraio, ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018.

Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR del 5 agosto 2014.

Inoltre, resta ferma la speciale disciplina, attualmente vigente, in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, che sono regolati dall’accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.

IL TIROCINIO FORMATIVO DEVE ESSERE FINALIZZATO ALL’APPRENDIMENTO

L’attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’etero- direzione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

LE SANZIONI PER LE IRREGOLARITÀ

È prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi.

Innanzitutto, il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego. L’adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un’esperienza prevista all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari). Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con nota n. 440 del 4 gennaio 2007 e successivamente con nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, non sono oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Inoltre, l’art. 1 comma 35 L. n. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera d) del comma 34, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

 


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