Revisione dei percorsi di Istruzione Professionale: schema di decreto

Il testo dello schema di decreto di revisione dei percorsi di Istruzione Professionale, sottoposto a parere parlamentare.

schema di decreto IeFP

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (Atto del Governo n. 379).

Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva il 16 gennaio 2017; annuncio nella seduta pom. n. 741 del 17 gennaio 2017; scadenza termine il 17 marzo 2017.

Premessa

Lo schema A.G. n. 379 reca norme in materia revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché di raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, di attuazione della delega a prevista dall’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (La “Buona Scuola”), i cui principi e criteri direttivi specifici sono stati stabiliti al comma 181, lettera d), numeri 1)-2), e 182 della medesima legge.

Ivi, in particolare, si prevede che i decreti legislativi approvati nell’ambito della delega di cui al comma 180 entro il termine di 18 mesi previsti dall’entrata in vigore della medesima legge, siano adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. È stabilito altresì che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, della norma di delega, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

Si ricorda che l’articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri, non quantificabili al momento del conferimento della medesima, per la complessità della materia trattata, per cui non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi debba essere effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi, conseguendone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, debbano essere emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La citata norma della legge stabilisce poi che gli schemi di decreto legislativo debbano accompagnarsi ad una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17, in cui si dia conto della neutralità, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri connessi alle norme ivi contenute, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura previsti dalla norma di delega.

Oggetto, principi e finalità

Il comma 1 individua l’oggetto del provvedimento: la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

Il comma 2 definisce le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale come scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.

Il comma 3 stabilisce il principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità.

Il comma 4 sottolinea che il sistema dell’istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese.

La RT si limita a ribadire che la norma contiene l’illustrazione delle finalità generali dello schema di decreto legislativo. Per gli effetti finanziari, rinvia a quanto esposto con riferimento alle successive disposizioni, la cui copertura finanziaria è individuata all’articolo 12 del decreto.

Sul comma 3 evidenzia, in particolare, che la possibilità del ricorso a contratti di prestazione d’opera, già prevista dal regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, come definito dal decreto interministeriale n. 44 del 2001. Rimane fermo il vincolo dei citato decreto circa l’impossibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera per funzioni e attività che debbono essere assicurate dal personale dipendente assegnato alla singola istituzione. La RT conclude che la norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sul comma 4 la RT si limita alla elencazione delle ulteriori finalità generali del presente schema di decreto legislativo. La stessa, di tenore ordinamentale, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 3, premesso che la RT richiama la normativa già vigente in tema di finalizzazione dei percorsi formativi previsti nello schema in esame, nel rispetto della disciplina dell’obbligo dell’istruzione di cui al decreto ministeriale n. 139/2007, occorre non di meno soffermasi sulla conferma della possibilità, già prevista dalla legislazione vigente in favore delle istituzioni scolastiche, di ricorrere a prestazioni d’opera al fine di assicurare l’offerta dei loro servizi formativi.

Sul punto, andrebbe confermato che l’attuazione di tale facoltà da parte delle scuole ai sensi dell’articolo 40 del d.m. del ministro dell’istruzione e dell’università n. 44 del 1 febbraio 2001, potrà avvenire nei soli limiti delle risorse per queste già previste ai sensi della legislazione vigente.

Identità dell’istruzione professionale

Il comma 1 stabilisce che i percorsi di istruzione professionale debbano avere un’identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il comma 2 si sofferma sul Profilo educativo, culturale e professionale della istruzione professionale, integrandone il profilo educativo, culturale e professionale dello studente così come ad oggi definito all’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all’articolo 3.

Il comma 3 prevede che i1 Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall’Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).

Il comma 4 stabilisce che i percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all’articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all’università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La RT riferisce che il dispositivo qualifica il profilo educativo, culturale e professionale del percorsi della istruzione professionale. Rispetto agli ordinamenti scolastici in vigore, vengono rafforzati il carattere vocazionale e il collegamento col mondo del lavoro dell’istruzione professionale. La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT conferma poi che con il comma 4 viene ribadita la durata quinquennale del percorsi di istruzione professionale, già prevista a legislazione vigente e che rimane ferma la possibilità di prevedere percorsi sperimentali di durata diversa, ai sensi dell’articolo 11 del dpr n. 275 del 1999. La norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del fatto che le norme si limitano all’aggiornamento dei contenuti relativi al profilo educativo dell’istruzione professionale, conformemente all’allegato A allo schema in esame, a fronte di quanto non sia già previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità delle dei nuovi obiettivi e strumenti previsti.

In particolare, andrebbe confermato che gli obiettivi, tra gli altri, di acquisizione da parte degli studenti di “competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento” e di utilizzazione “delle reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento”, non già previsti dal citato decreto legislativo della istruzione professionale, nonché dei relativi metodi di valutazione, risultino coerenti con l’obiettivo di assicurare la riforma a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per tale ciclo formativo.

Sul comma 4, posto che la RT richiama la possibilità di attivazione di corsi sperimentali e innovazioni formative nell’ambito dei cicli di formazione scolastica, già prevista ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 275/1999, in cui si prevede che ciò avvenga solo nei limiti dei finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio delle istituzioni scolastiche, non ci sono osservazioni.

Indirizzi di studio

L’articolo prevede al comma 1 che gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono gli undici seguenti:

  1. Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;
  2. Pesca commerciale e produzioni ittiche;
  3. Artigianato per il Mode in Italy;
  4. Manutenzione e assistenza tecnica;
  5. Gestione delle acque e risanamento ambientale;
  6. Servizi commerciali;
  7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
  8. Servizi culturali e dello spettacolo;
  9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
  10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
  11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Il comma 2 afferma che i quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1, sono riportati nell’Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell’ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell’Allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato entro 90 giorni, d’intesa in sede di Conferenza permanente Stato- regioni, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene, altresì, le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11.

Il comma 4 prevede che il decreto di cui al comma 3, individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015.

Il comma 5 afferma che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma l in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all’indirizzo con il decreto di cui al comma 3. L’utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.

La RT esordisce sugli articoli, riferendo, in primis, che gli stessi contengono disposizioni che hanno riflessi sul numero di posti di organico da attivare per assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti degli studi nella scuola professionale.

Gli effetti sul saldi di finanza pubblica, di cui si dà dettagliata dimostrazione nell’approfondimento in calce al testo, sono i seguenti:

(mln)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 e ss.
SNF 15,87 63,59 85,33 55,48 40,42

48,20

Sottolinea poi che per comprendere la portata della revisione che lo schema di decreto legislativo intende realizzare, la RT riporta in sintesi le principali novità contenute agli articoli in rassegna 3, 4, 5, 9 e 11.

Sull’art. 3 (Indirizzi di studio), sottolinea che si passa da 6 a 11 indirizzi di studio orientati al settori di maggiore occupabilità per rendere gli studenti più competitivi sul mercato del lavoro. L’attuale D.P.R. n. 87 del 2010 prevede, all’articolo 3, quattro indirizzi per il settore dei servizi e, all’articolo 4, due indirizzi per il settore industria e artigianato. Il decreto prevede, altresì, il progressivo superamento delle “articolazioni” e delle “opzioni” (cfr. allegato D del D.P.R. n. 87 del 2010 che prevede articolazioni per alcuni degli indirizzi del nuovo ordinamento), attraverso la “declinazione” degli indirizzi di studio in percorsi formativi rispondenti alle esigenze territoriali e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni (cfr. art. 3, comma 5, del decreto). Quanto all’utilizzo degli spazi di flessibilità la RT rinvia alla parte della presente RT riferita all’art. 6, comma 1.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate all’articolo 9 in relazione al nuovo fabbisogno di docenti.

Assetto Organizzativo

Il comma 1 stabilisce poi che l’istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all’Allegato 13, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.

Il comma 2 dell’articolo stabilisce che il biennio comprende 2.112 ore complessive (1.056 annue), articolate in 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale possono organizzare il primo biennio in periodi didattici e possono articolare la classe per gruppi. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell’accesso al terzo anno dei percorsi. Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro previste dall’articolo 5, comma 1, lettera d).

Il comma 3 prevede che il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di: consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell’ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma l, lettera a); acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro; partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; costruire il curriculum dello studente previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale; effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall’articolo 8.

Il comma 4 afferma che il quinto anno è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato, e anche di maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.

Il comma 5 prevede che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.

La RT riferisce sul comma 1 che la norma conferma la durata quinquennale dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Poiché non modifica l’ordinamento vigente, non ha effetti sul saldi di finanza pubblica.

Sul punto, certifica nell’Approfondimento che il dispositivo prevede il passaggio da una tradizionale suddivisione per anni di corso ad un assetto che prevede un primo biennio da organizzare a cura dell’istituzione scolastica nel rispetto dei quadri orari di cui all’Allegato B del decreto. L’attuale d.p.r. n. 87 del 2010 prevede, infatti, all’articolo 5 “Organizzazione del percorsi” un’articolazione del percorso di istruzione in 5 anni di corso per ciascuno dei quali vengono indicate in maniera puntuale le ore da destinare al singoli insegnamenti. Il decreto, invece, prevede un primo biennio da organizzare a cura delle scuole, e introduce, in coerenza con quanto previsto dal DM n. 139 del 2007, il concetto di “assi” culturali, quali aggregazioni delle discipline caratterizzanti l’obbligo di istruzione.

La RT rinvia quindi all’Approfondimento ivi previsto (riportato integralmente al margine dell’articolo 3), segnalando che quota non superiore a 264 ore potrà comprendere anche le attività di alternanza scuola-lavoro previste dall’articolo 5, comma 1, lettera d) da realizzarsi con le risorse già stanziate dall’articolo 1, comma 39 della legge n. 107 del 2015.

La RT ribadisce che istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità del laboratori. La norma prevede esplicitamente che detti uffici siano attivati nell’ambito dell’organico “dell’autonomia”, di cui all’articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 (cfr. articolo 9, comma 1, ultimo periodo del decreto).

Precisa, poi, che la previsione di istituire uffici tecnici non comporta oneri di personale, né oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT specifica nell’Approfondimento che il numero degli UT attivabili ammonta a circa 1.030, tale cifra corrisponde alle istituzioni scolastiche autonome (IP o IISS) all’interno delle quali è attivo almeno un indirizzo di istruzione professionale e che l’impegno lavorativo richiesto per le attività svolte presso l’Ufficio tecnico è compatibile con il contemporaneo esercizio della funzione docente tanto da non comportare l’esonero dall’insegnamento. Si tratta, infatti, di “attività aggiuntiva funzionale all’insegnamento” al sensi dell’articolo 88, comma 2, lett. d) del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007 e, in quanto tale, potrà essere remunerata a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Rileva, altresì, che la legislazione vigente già prevede l’istituzione di uffici tecnici presso tutti gli istituti professionali del settore Industria e artigianato (cfr. art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 87 del 2010).

Al riguardo, tenuto conto delle puntuali indicazioni fornite dalla RT e alla luce anche di quanto precisato nell’Approfondimento, non ci sono osservazioni.

Assetto Didattico

Il comma 1 stabilisce che l’assetto didattico dell’istruzione professionale sia caratterizzato: a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all’articolo 4 comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro tre mesi dall’inizio delle attività didattiche del primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso scolastico. Il consiglio di classe individua, al proprio interno, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L’attività di tutorato è svolta dai docenti designati dal consiglio di classe, nell’ambito delle risorse disponibili presso l’istituzione scolastica a legislazione vigente; b) dall’aggregazione, nel biennio, delle discipline all’interno degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione e dall’aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;c) dall’utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l’apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;d) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;e) dall’organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui lo studente abbia maturato le competenze attese; f) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali.

La RT ribadisce sulla lettera a), che la norma ivi prevista stabilisce la possibilità di personalizzare il percorso di apprendimento, nel limite di 264 ore nel primo biennio, intese quale quota parte del complessivo monte orario di 2.112 ore. Detta personalizzazione non ha effetti sul fabbisogno di organico, atteso che l’Istituzione scolastica potrà avvalersene ferma restando la dotazione organica ad essa assegnata ai sensi dell’articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015.

L’elaborazione e realizzazione di un progetto formativo individuale richiedono di affidare ad un docente tutor la funzione di accompagnare lo studente lungo il percorso formativo. Sottolinea che la funzione tutoriale è già ampiamente prevista nelle istituzioni scolastiche ed è compensata con emolumenti tratti dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lett. d e k del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007.

Si tratta di una novità normativa considerato che il vigente D.P.R. n. 87 del 2010 non prevedeva un’analoga figura a supporto dello studente, fermo restando che le scuole, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, già possono prevederla. Si è ritenuto opportuno prevedere quale obbligo per la scuola l’istituzione di tale figura per una maggiore efficacia della personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Essa è coerente con la previsione del Progetto formativo individuale (PF1), In quanto i docenti che assumono la funzione di tutor devono sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del PFI.

Nell’Approfondimento ribadisce che la norma valorizza la personalizzazione del percorso di apprendimento assegnando una quota del monte ore del biennio (n. 264) e prevedendo, altresì, la redazione di un progetto formativo individuale che è redatto dal Consiglio di classe sulla base del bilancio dei saperi e delle competenze acquisiti dallo studente e tenendo conto delle potenzialità e delle carenze riscontrate al fine della costruzione del percorso formativo e lavorativo.

L’attuale D.P.R. n. 87 del 2010, invece, si limita a introdurre il concetto di personalizzazione del percorso di apprendimento quale principio generale dell’assetto didattico.

Sulla lettera d), la RT aggiunge poi che le attività concernenti i percorsi di alternanza scuola-lavoro e dei percorsi di apprendistato possono essere attivati dall’istituzione scolastica nell’ambito delle risorse finanziarie della Legge n. 107/2015 finalizzate all’alternanza. Con riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro si richiama il già esistente obbligo normativo di istituirli ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015. Detto obbligo trova copertura finanziaria nell’articolo 1, comma 39, della citata legge n. 107 del 2015, che stanzia 100 milioni annui a tal fine.

Precisa, sul punto che la norma in esame richiama, altresì, la possibilità, già prevista a legislazione vigente, di attivare percorsi di apprendistato al sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Trattandosi, sia per l’alternanza scuola lavoro che per l’apprendistato, di una mera possibilità non sì rende necessario prevedere una specifica copertura finanziaria. Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno avvalersi di tale possibilità unicamente nei caso in cui dispongano delle risorse eventualmente occorrenti.

Precisa, infine, che l’attività di tutoraggio svolta dai docenti rientra tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007.

Al riguardo, con riferimento alla lettera a), ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Parimenti, in merito alla lettera d), in considerazione delle conferme fornite dalla RT, in merito alla neutralità degli istituti ivi previsti rispetto agli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Strumenti per l’attuazione dell’Autonomia

Il comma 1 delinea gli strumenti per l’attuazione dell’autonomia.

In particolare stabilisce, alla lettera a), che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,utilizzare la quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015.

La RT ribadisce l’esistenza della “quota di autonomia” già prevista dagli ordinamenti scolastici vigenti di cui al DPR n. 87 del 2010. La quota rimane pari al 20% del totale dell’orario complessivamente previsto mentre ne viene elevata l’incidenza massima sulla singola disciplina: dal 20% passa al 25% per le discipline presenti anche nell’ultimo anno di corso, mentre è priva di limiti per le altre discipline, fermo restando in tutti i casi il limite dell’organico dell’autonomia assegnato all’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 (cfr. articolo 9, comma 4, del presente schema di decreto legislativo).

Detto ultimo limite, prosegue la RT, garantisce che il comma in questione non possa avere effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché l’USR nell’assegnare i posti tenendo conto della quota di autonomia, dovrà comunque garantire che l’utilizzo della stessa da parte della scuola non determini situazioni di esubero e dunque potrà autorizzare le richieste delle scuole solo nei limiti in cui ciò non accada.

Ad ogni buon fine, nel testo del provvedimento è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, tenuto conto delle rassicurazioni fornite dalla RT, non ci sono osservazioni.

La lettera b) precisa la facoltà delle istituzioni scolastiche di utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all’articolo 3, entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La RT afferma che gli spazi di flessibilità già previsti dal DPR n. 87 del 2010 sono innalzati, per il terzo e quarto anno, dal 35% al 40%, mentre nulla cambia per il quinto anno. Anche in questo caso, come per la quota di autonomia, rimane fermo il vincolo dell’organico effettivamente assegnato alla istituzione scolastica, sia per entità complessiva dei posti che per la classe di concorso che li caratterizza. Ai sensi dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015, l’USR potrà consentire l’uso degli spazi di flessibilità come progettati dalla scuola, nel limite in cui gli stessi non comportino esuberi. Conseguentemente, la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

La lettera c) specifica la possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell’ambito delle attività economiche di riferimento dell’indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell’Istituto, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che ivi viene ribadita la possibilità, già prevista dall’attuale regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (decreto Interministeriale n. 44 del 2001), di stipulare contratti di prestazione d’opera con soggetti esterni, per arricchire l’offerta formativa. Rimane fermo il vincolo posto dal citato regolamento di contabilità circa l’impossibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di funzioni e mansioni che debbono essere assicurate dal personale dipendente. Che si tratti di possibilità già prevista a legislazione vigente è evidente dal combinato disposto dell’articolo 31, commi 2 e 4, dell’articolo 33, comma 2, lettera g) e dell’articolo 40 del richiamato decreto interministeriale. Tale previsione a legislazione vigente, unitamente al richiamo espresso ai vincoli dati dal bilancio della specifica istituzione, assicura l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Ad ogni buon fine, nel testo del provvedimento è stata inserita l’esplicita previsione che gli incarichi sono affidati nel rispetto nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

La lettera d) si sofferma sulla possibilità di attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.

La RT viene ribadito quanto già previsto dal dpr n. 275 del 1999, circa la possibilità per le istituzioni scolastiche, e quindi in particolare anche quelle che offrono percorsi di istruzione professionale, di stipulare obbligazioni giuridiche con soggetti terzi, in questo caso per il potenziamento delle attività laboratoriali nell’ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili e l’alternanza scuola-lavoro.

Visto anche il richiamo ai vincoli di bilancio, precisa che il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Al riguardo, nulla da osservare.

Alla lettera e), la norma si sofferma sulla possibilità di costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa.

La RT evidenzia che ivi viene prevista l’articolazione del collegio dei docenti in dipartimenti, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Si tratta di norma organizzatoria, priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, va rammentato che la mera previsione di una clausola di neutralità senza che la RT rechi l’illustrazione degli elementi e dati necessari a comprovarne l’effettiva sostenibilità, non risponde ai canoni stabiliti dall’articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità previsti in presenza di siffatte clausole.

Alla lettera e), ci si sofferma sulla riconosciuta possibilità per le scuole professionali di dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

La RT riferisce che ivi viene data alla scuola la possibilità di dotarsi di un comitato tecnico-scientifico anche con la partecipazione di soggetti esterni, con funzioni consultive e di proposta sull’organizzazione didattica, purché senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Precisa che ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Ad ogni buon fine, nel testo del provvedimento, è stata inserita in tal senso un’esplicita previsione.

Al riguardo, va rammentato che la mera previsione di una clausola di neutralità in relazione ad organi o comitati, senza che la RT rechi l’illustrazione degli elementi e dati necessari a comprovarne l’effettiva sostenibilità, anche relativamente alle risorse necessarie ad assicurarne il supporto e funzionamento, non risponde appieno ai canoni stabiliti dall’articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità circa il contenuto che le RT dovrebbero esporre in relazione a presenza di siffatte clausole.

Il comma 2 afferma che al fine di facilitare e potenziare i raccordi con il sistema di istruzione e formazione professionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono ampliare la propria offerta formativa a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche per la realizzazione, a conclusione del biennio, di un terzo anno, in cui lo studente può conseguire, in classi distinte da quelle in cui proseguono i percorsi quinquennali, le qualifiche professionali di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale ampliamento si realizza nell’ambito della programmazione triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sempreché previsto dalla programmazione delle singole Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze esclusive in materia.

La RT ribadisce che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono organizzare un terzo anno, dopo il primo biennio, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale di competenza regionale, purché ciò sia previsto dalla programmazione delle singole Regioni. Si ribadisce, in una forma diversa, la possibilità già prevista dal d.p.r. n. 87 del 2010 per le scuole con percorsi di istruzione professionale, di assicurare la “qualifica del terzo anno”.

Perciò, conclude che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che l’attivazione della previsione in esame si rifletta appieno in norme di tenore analogo già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale

Il comma 1 stabilisce che, ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra: a)i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62; b) i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

La RT riferisce che la norma ribadisce la possibilità per gli studenti, già prevista a legislazione vigente, di iscriversi, oltre che nei percorsi dell’istruzione statale inclusa quella professionale, anche nei percorsi della formazione professionale assicurati dalle Regioni, ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione.

La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che la norma non evidenzia effetti d’impatto sulla finanza pubblica, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede che i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale si realizzano nell’ambito di un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio. A tal fine, è costituita la “Rete nazionale delle scuole professionali”, di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza Stato- regioni, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la costituzione e l’aggiornamento annuale della Rete nazionale delle scuole professionali.

Il comma 3 stabilisce che la Rete realizza il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati, allo scopo di promuovere l’innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l’aggiornamento periodico, nel limite fissato dall’articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all’articolo 3.

Il comma 4 afferma che per la partecipazione alla “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato nell’ambito della Rete di cui al comma 2.

La RT afferma che ivi la norma dispone la costituzione della “Rete nazionale delle scuole professionali”. La disciplina specifica della Rete è delegata ad un apposito decreto interministeriale, che sarà adottato avendo cura di non determinare nuovi o maggiori oneri, né diretti né indiretti, per le finanze pubbliche.

Pertanto, la RT certifica che la norma non ha effetti sul saldi di finanza pubblica, atteso che il rinvio a successivo decreto si rende necessario solo per chiarire criteri, termini e modalità di costituzione della rete.

Sottolinea, infine, che il rinvio ad un successivo decreto di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previa intesa in Conferenza unificata, si rende necessario per coordinare la competenza degli altri attori istituzionali ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le Istituzioni di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Al riguardo, pur considerando la certificazione di neutralità contenuta nella RT, si rileva che questa non corrisponde ad una formale clausola di invarianza che andrebbe prevista in norma.

Nel contempo, la medesima andrebbe accompagnata con una integrazione della RT che contenga l’illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l’effetti va sostenibilità. Al contrario, risolvendosi in una mera affermazione di principio priva di dimostrata fondatezza.

Passaggi fra i sistemi formativi

Il comma 1 prevede che lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.

Il comma 2 stabilisce che il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l’attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

Il comma 3 prevede che i1 passaggio è effettuato esclusivamente a domanda dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.

Il comma 4 afferma che i1 passaggio non è automatico ma tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell’ordine di studi e dell’indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all’annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell’annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

Il comma 5 stabilisce che nel corso o al termine del biennio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

a)certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);

b)elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono lo studente;

c)progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.

Il comma 6 afferma che lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all’articolo 7 per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

Il comma 7 riferisce che i diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli dì istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

La RT ribadisce che l’articolo disciplina i passaggi dal sistema di istruzione professionale statale e paritario a quello di istruzione e formazione professionale regionale, e viceversa. La norma prevede che lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto del criteri generali di cui al presente articolo.

Sottolinea che i passaggi sono già possibili a legislazione vigente, sebbene con procedure diverse dal punto di vista ordinamentale.

Infatti, il passaggio tra il sistema dell’istruzione e quello di istruzione e formazione professionale (e viceversa) viene già effettuato ai sensi dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni n. 790 del 28 ottobre 2004, che prevede le modalità per il riconoscimento dei criteri formativi per il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative. Tale accordo annovera tra i principi generali che le parti hanno convenuto di rispettare “la necessità di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalità di recupero dei debiti”.

Pertanto, conclude che l’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto si limita a precisarne meglio criteri e modalità operative.

Al riguardo, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT, non ci sono osservazioni.

Dotazioni organiche

Il comma 1 prevede che le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall’Ufficio scolastico regionale competente, nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia previsto dall’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall’ordinamento dei singoli indirizzi e del numero degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all’Allegato B dello schema, nell’ambito degli indirizzi di studio di cui all’articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l’Allegato C. Le funzioni degli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell’organico dell’autonomia forniti di specifiche professionalità.

Il comma 2 stabilisce che le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all’articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell’offerta formativa regionale.

Il comma 3 prevede che i percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 4 afferma che l’articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico-pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della 13 luglio 2015, n. 107, che l’articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

La RT riferisce sull”articolo sottolineando che ivi si definiscono le modalità per la determinazione da parte degli Uffici scolastici regionali delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale.

Per quanto riguarda il maggiore fabbisogno di personale occorre distinguere tra “nuovi indirizzi” e “personalizzazione dei percorsi didattici”.

Infatti, l’istituzione di 11 indirizzi di studio, di cui 5 completamente nuovi rispetto all’ordinamento vigente, comporta inevitabilmente un incremento del fabbisogno di personale docente e di ITP che viene conteggiato nella presente relazione tecnica (vedi approfondimento).

Con riferimento, invece, alla personalizzazione dei percorsi didattici, lo schema di decreto legislativo non comporta alcun maggiore onere. Infatti, la personalizzazione consiste nell’obbligo per le scuole che offrono percorsi di istruzione professionale di destinare una quota parte del monte orario (2.112 ore nel biennio), pari ad almeno 264 ore nei biennio, alle attività di accompagnamento dello studente finalizzate al superamento delle carenze riscontrate sulla base del bilancio delle sue competenze. La personalizzazione avviene nel limite dell’organico dell’autonomia assegnato a ciascuna istituzione scolastica e, pertanto, non può comportare alcun nuovo o maggiore onere. Le attività finalizzate alla personalizzazione dei percorsi sono assegnate dal consiglio di classe agli stessi docenti delle discipline del biennio che, nell’ambito del monte orario previsto per legge, devono dedicarsi alle attività di personalizzazione del percorso di apprendimento.

Chiarisce che la riduzione del fabbisogno di personale docente laureato è pari al 2,84 % in meno nell’arco di 5 anni, su un totale di partenza di 42.282 docenti.

Nella relazione sono anche indicati i numeri assoluti da cui è stata ricavata la percentuale del potenziale esubero: dalla tabella n. 4 che fotografa la situazione a legislazione vigente e che corrisponde ad un numero di laureati pari a 42.282 si passa alla tabella n. 9 che stima, a distanza di 5 anni, un numero di personale docente laureato pari a n. 41.078). Si tratta di una riduzione circa 5 volte inferiore a quella che si registrerà sul numero dei docenti in servizio a seguito delle normali cessazioni. Pertanto, la riduzione del fabbisogno non potrà determinare esuberi proprio perché ampiamente assorbita dal numero, di gran lunga superiore, dei pensionamenti.

Qualora dovesse comunque determinarsi, in una specifica classe di concorso nell’ambito di una Regione, una situazione di “esubero”, sottolinea che la stessa potrà essere immediatamente riassorbita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante l’assegnazione del docenti in esubero su altrettanti posti dell’organico del potenziamento.

A tal fine, precisa che potranno essere coperti i posti dell’organico del “potenziamento” che si liberano annualmente per effetto delle cessazioni oppure si potranno liberare posti che occorrono sul potenziamento spostando un numero pari di docenti su posti dell’organico curricolare.

Ad esempio, nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione di esubero sull’insegnamento di tecnica delle costruzioni e non dovesse verificarsi nessuna cessazione su tale insegnamento sarà comunque possibile riassorbire l’esubero attivando un posto dl tecnica delle costruzioni all’interno dell’organico del potenziamento in sostituzione di un altro posto, anche di classe di concorso diversa, che risulti vacante. Anche nel caso assolutamente residuale in cui non dovesse esserci alcun posto vacante nell’organico del potenziamento sarà comunque possibile liberarne uno spostando ad esempio un docente di italiano dal potenziamento all’organico curricolare. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 1, comma 68, della legge 107 del 2015 il riparto dell’organico dell’autonomia inclusi i posti del potenziamento tra classi di concorso è deciso annualmente con decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale.

L’Approfondimento annesso alla medesima RT, segnala poi che per stimare gli effetti sull’organico derivanti dal nuovi quadri orari, si rende innanzitutto necessaria la determinazione del fabbisogno di posti a legislazione vigente.

Gli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale sono disciplinati dal dpr n. 87 del 2010. Gli allegati B e C al citato regolamento dispongono in merito ai quadri orari del percorsi di istruzione professionale il fabbisogno di personale docente è funzione dei quadri orari in questione, nonché del numero di classi attivate.

Espone nella tabella 1 (riprodotta in appendice) il numero di classi esistenti negli istituti professionali afferma che nell’a.s. 2016/2017, divise tra indirizzi e anni di corso, pari a un totale di 26.661, di cui 5.371 nel I anno, 5.462 nel II anno, 5.457 nel III anno, 5.282 nel IV anno, 5.089 nel V anno.

Al fine di fornire maggiori chiarimenti in relazione al numero di classi attivate nell’ambito dell’istruzione professionale, la RT precisa poi che quota parte del numero complessivo di classi sopra indicate (totale nazionale: 26.661) è riconducibile ad indirizzi di istruzione professionale funzionanti presso istituti polispecialistici comprendenti anche indirizzi di Istruzione tecnica o liceale (ad esempio un I.I.S.S. nell’ambito del quale è attiva un indirizzo professionale per i servizi di ristorazione accanto ad un indirizzo tecnico-agrario).

Ne segue che per una corretta comparazione tra il numero classi attive nell’anno scolastico 2012/2013 ed il numero di classi attive nel corrente anno scolastico si può fare riferimento alla tabella sotto riportata.

Numero Classi negli indirizzi Professionali

OD

In istituti Professionali

in istituti superiori

Totale

2012-13

24.899

1.590

26.489
2016-17 25.897 764

26.661

La RT aggiunge che si deve altresì considerare che un confronto di dati riferito ad un arco temporale quinquennale (AS 2012/2013 — AS 2016/2017) deve tenere conto anche dell’andamento complessivo del numero di classi attivate tra i diversi settori dell’istruzione secondaria superiore (professionale, tecnico e liceale), atteso che un aumento di classi in uno specifico settore viene compensato da una riduzione in altro settore.

I citati Allegati B e C dei dpr n. 87 del 2010 dispongono che l’orario settimanale di insegnamento per gli indirizzi professionali è pari a n. 32 ore (corrispondenti a 1.056 annue), per tutti gli indirizzi di cui alla Tabella 1.

Il numero di ore di laboratorio svolte dall’insegnante della disciplina in compresenza con un insegnante ITP è invece variabile e in funzione dell’indirizzo, come esposto nella tabella 2 (riprodotta in appendice).

Inoltre, segnala che varia tra gli indirizzi anche il numero di ore settimanali degli insegnamenti assicurati direttamente da un insegnante con qualifica ITP, anziché da insegnate laureato, come esposto in tabella 3 (vedi appendice).

Il numero di posti di insegnanti laureati occorrenti per assicurare i vigenti ordinamenti scolastici, nell’a.s. 2016/2017, è pari al numero di classi (Tabella 1), moltiplicato per il numero che si ottiene sottraendo alle 32 ore settimanali complessive quelle di cui alla Tabella 2, cioè le ore assicurate esclusivamente da docenti con qualifica ITP, e dividendo Infine numero che si ottiene per 18, cioè l’orario settimanale di insegnamento frontale previsto dal CCNL 29 novembre 2007.

Il numero di posti di insegnanti con qualifica ITP è invece dato dal numero di classi (Tabella 1) moltiplicato per la somma delle ore di cui alle Tabelle 2 e 3.

L’Approfondimento reca quindi l’illustrazione del numero di posti in organico rispettivamente previsti dalla legislazione vigente in relazione ai posti di docente laureato e di docente ITP (tabella 4).

SITUAZIONE FUTURA

L’Approfondimento riferisce poi che ai fini del computo del fabbisogno di posti di organico conseguente all’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti, occorre dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge n. 196 del 2009, ove si prevede che nelle relazioni tecniche che riguardano norme relative al comparto Scuola siano indicate anche le ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica.

Al riguardo, pone riferimento agli scenari previsionali predisposti dall’ISTAT (cfr. dati reperibili all’indirizzo http://demo.istat.it/prev/index.html). Per una descrizione delle ipotesi demografiche e delle assunzioni circa i flussi migratori effettuate da ISTAT, rimanda ai cenni metodologici reperibili all’indirizzo http://demo.istat.it/prev/index2.html.

L’ISTAT prevede che l’entità della popolazione residente in età tale da poter frequentare la scuola secondaria di secondo grado (tra quattordici e diciannove anni) sia pari, tra dieci anni, a 2.679.935, 3.240.675 o 3.677.871 ragazzi, a seconda che il tasso di natalità e l’andamento dell’immigrazione siano più o meno espansivi. Si tratta, rispettivamente, delle ipotesi denominate “bassa”, “centrale” ed “alte da ISTAT:

TABELLA 5

2016

2017 2018 2019

2020

Bassa

3.281.667 3.271.160 3.251.535 3.219.887 3.171.025

Centrale

3.332.774 3.359.479 3.388.341 3.416.766

3.438.329

Alta

3.387.113 3.438.819 3.500.710 3.570.423

3.641.213

2021 2022 2023 2024 2025

2026

Bassa

3.102.316 3.028.351 2.946.238 2.858.731 2.768.005

2.679.935

Centrale

3.446.002 3.432.070 3.401.383 3.358.040 3.303.266

3.240.675

Alta 3.709.915 3.744.932 3,755.802 3.747.146 3.719.870 3.677.871

N.B. Per il 2016 ISTAT non dà un valore univoco, bensì anche in questo caso diviso tra le tre ipotesi, poiché gli scenari sono basati su dati del 2001. Non sono disponibili, da parte di ISTAT, previsioni più recenti. Né può essere usato il valore del numero di alunni iscritti, sebbene conosciuto con precisione, poiché non sarebbe confrontabile col valore della previsione ISTAT.

I valori previsti da ISTAT per il 2026, rispetto a quelli del corrispondente scenario relativi al 2016, sono rispettivamente pari alle seguenti percentuali: 81,66%, 97,23%, 108,58%.

Quindi, ISTAT si attende una leggera decrescita della popolazione residente tra quattordici e diciannove anni di età, nello scenario “centrale”, cioè quello al quale l’ente attribuisce il maggior grado di affidabilità.

A fini prudenziali, nel seguito la RT ritiene di poter assumere che il numero di studenti tra 14 e 19 anni dl età rimanga costantemente pari, per ciascun anno di corso, al numero registrato nel 2016/2017.

Ciò condurrà, infatti, ad una sovrastima del 2,77% degli oneri e della conseguente necessità di copertura, poiché l’andamento nel numero degli alunni incide ugualmente sulla previsione della spesa complessiva per la scuola secondaria di secondo grado sia nella situazione a legislazione previgente che in quella conseguente alla nuova normativa.

Per quanto riguarda la percentuale degli alunni che sceglierà di iscriversi agli indirizzi dell’istruzione professionale anziché agli altri offerti dall’istruzione statale ovvero a quelli della formazione professionale regionale, si presume che anch’essa rimanga costante in futuro, poiché non ne sono determinabili i driver, quantomeno non con la precisione che occorrerebbe per modellarne matematicamente l’andamento, sebbene sia ipotizzabile che qualora si verifichi il miglioramento dell’economia previsto dal DEF 2017-2019, il numero di alunni iscritti presso gli istituti professionali possa diminuire, in favore di quelli iscritti in percorsi non immediatamente professionalizzanti.

Infine, si assume che la distribuzione tra i vari indirizzi dell’istruzione professionale non sia influenzata dalla nuova normativa e che nulla cambi con riguardo alle percentuali di bocciatura e dispersione, poiché si tratta di fattori non influenzati direttamente dalle previsioni contenute nello schema di decreto di cui trattasi.

Dunque, nel seguito dell’approfondimento, si assume che il numero di classi attivate in ciascun anno di corso rimanga costantemente pari a quello registrato nell’anno scolastico 2016/2017.

Le classi funzionanti nel 2016/2017 si dividerebbero come segue tra i nuovi indirizzi, sulla base delle confluenze stabilite nell’Allegato C allo schema di regolamento, tenendo conto che i primi due anni sono accorpati in un unico biennio:

TABELLA 6

Anni dl corso

Denominazione indirizzo

Biennio

III Anno IV Anno

V anno

SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA

645

317 267

254

ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

786

346 343

326

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

1.843

985 971

954

GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE

4

1
SERVIZI COMMERCIALI

1.145

637 690

742

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

4.757

2307 2190

2025

SERVIZI CULTURALI E Dl SPETTACOLO

32

47 45

34

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOC

1.196

614 576

565

ODONTOTECNICO

318

157 152

148

OTTICO

107

46 48

41

Totale 10.833 5.457 5.282 5.089

N.B. Gli indirizzi “Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale […)” e di “Pesca commerciale (…J” sono accorpati In tabella, poiché afferiscano entrambi ad un unico indirizzo tra quelli vigenti.

I nuovi ordinamenti confermano il numero di ore settimanali di insegnamento frontale, che rimangono 32, corrispondenti a 1.056 ore annue (2.112 complessivamente nel biennio).

Cambia invece il numero di ore di laboratorio assicurate in compresenza tra l’insegnante della disciplina e un insegnante con contratto ITP, nonché il numero di ore assicurate esclusivamente da un insegnante con tale ultimo contratto.

TABELLA 7

Ore di laboratorio, In compresenza con ITP

Articolo 3 Denominazione Indirizzo

Biennio

III Anno IV Anno

V anno

a) e b) SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA

12,00

9,00 9,00

9,00

c) ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

12,00

9,00 9,00

9,00

d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

12,00

9,00 9,00

9,00

e) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE…

12,00

9,00 9,00

9,00

f) SERVIZI COMMERIALI

12,00

2,33 2,33

2,33

g) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

12,00

1,33 1,33

1,33

h) SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO

12,00

6,00 6,00

6,00

i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOC…

12,00

l) ODONTOTECNICO

12,00

4,67 4,67

4,67

m) OTTICO

12,00

4,67 4,67

4,67

TABELLA 8 Ore degli Insegnamenti assicurati da ITP
Articolo 3 Denominazione indirizzo

Biennio

III Anno IV Anno

V anno

a) e b) SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA

10,00

c) ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

10,00

5,00 4,00

4,00

d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

10,00

4,00 3,00

3,00

e) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE…

10,00

f) SERVIZI COMMERIALI

10,00

g) ENOGASTRONOM1A E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

10,00

6,00 6,00

6,00

h) SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO

10,00

i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOC…

10,00

3,00

l) ODONTOTECNICO

10,00

7,00 7,00

8,00

m) OTTICO

10,00

11,00 8,00

6,00

A regime, il fabbisogno di posti è calcolabile, analogamente a quanto fatto per la situazione a legislazione vigente, distintamente per docenti laureati e docenti ITP:

TABELLA 9

Posti

Articolo 3 Denominazione Indirizzo

Laur.

ITP

a) b) SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA

2.457

813

c) ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

2.739

1.233

d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

7.398

3.121

e) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE…

8

3

f) SERVIZI COMMERIAU

5.396

968

g) ENOGASTRONOM1A E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

16.556

5.564

h) SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO

272

62

i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOC…

4.812

833

l) ODONTOTECNICO

1.104

499

m) OTTICO

337

164

Totale

41.078

13.259

A regime, dunque, la RT certifica il nuovo modello della istruzione professionale condurrà alla diminuzione di 1.204 unità (=42.282 — 41.078) dei posti per i docenti laureati, mentre stima un aumento di 2.478 unità (=13.259 — 10.781) di posti per i docenti con qualifica ITP(diplomati).

Assume pertanto che lo stipendio lordo Stato di un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado nella classe stipendiale da 21 a 27 anni è di 47.420,79 euro, mentre l’analogo per un docente ITP è di 42.485,38 euro.

Conclude che si verificherà un risparmio annuo di 57,08 milioni (=1.204 x 47.420,79) per docenti laureati a fronte di una maggiore spesa di 105,28 milioni (=2.478 x 42.485,38) per docenti con qualifica ITP.

Ne consegue che, a regime, assumendo che l’anzianità dei docenti impiegati sui nuovi posti si assesti ad un valore medio di 21 anni, il passaggio ai nuovi ordinamenti comporterà complessivamente una maggiore spesa annua, al lordo Stato, di 48,20 milioni.

IL COMPUTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI A DIECI ANNI.

L’approfondimento certifica che i nuovi ordinamenti non entreranno in vigore subito per tutte le classi di corso, né sarebbe possibile poiché gli alunni che hanno cominciato il loro percorso sulla base di quelli attualmente in vigore dovranno completarlo senza poter passare a quelli nuovi.

Nel breve e medio periodo, la previsione di spesa differisce da quella di regime per il diverso numero di anni di corso coinvolti nei nuovi ordinamenti. Può altresì differire per l’eventuale formarsi di situazioni di esubero.

Sul punto, l’Approfondimento afferma che è opportuno verificare preliminarmente se detta ultima situazione possa presentarsi.

A questo riguardo, rappresenta che la nuova normativa non determina situazioni di esubero, poiché la riduzione nel fabbisogno di docenti laureati è pari al 2,84% (1.204 posti su 42.282) a distanza di cinque anni scolastici, dunque ben all’interno di quanto assorbibile nel ricambio fisiologico conseguente alle cessazioni dal servizio.

Né è possibile che le scelte delle scuole in relazione alla quota di autonomia, agli spazi di flessibilità o all’articolazione delle cattedre (rispettivamente articolo 6, comma 1, lettere a) e b) e articolo 9, comma 4) possano determinare situazioni di esubero. Infatti, in tutti e tre i casi, si applica quanto previsto dall’articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 per l’organico dell’autonomia. Cioè, le scelte didattiche delle scuole saranno accettate dagli USR unicamente nei limiti in cui non comportino esuberi.

Per il computo degli effetti finanziari nel breve e medio periodo, dunque, la RT ritiene quindi sufficiente tener conto del fatto che i nuovi ordinamenti si applicano a un numero crescente di anni di corso, dal primo nell’a.s. 2018/2019, sino a tutti e cinque nell’a.s. 2022/2023.

Per potere effettuare il conteggio, poiché nell’a.s. 2018/2019 i nuovi ordinamenti riguarderanno le sole classi prime, si ipotizza che in media l’orario di 2.112 ore complessive previste per il biennio si equidivida tra primo e secondo anno, cioè sia pari a 1.056 ore, corrispondenti a 32 settimanali.

Similmente, si prevede che le ore di cui alle Tabelle 7 e 8 per il primo biennio (ore di laboratorio in compresenza e ore assicurate dal solo ITP), si equidividano anch’esse tra i due anni secondo gli schemi riportati dalle tabelle 10 (ore in compresenza con ITP) e 11 (ore assicurate da soli ITP) riportate in Appendice.

Circa il numero di classi alle quali si applicheranno i nuovi ordinamenti, esso varierà nel tempo, in base a quanto stabilito all’articolo 13, comma 1, dello schema di decreto legislativo, come riportato dalla tabella 12 riprodotta in appendice.

L’Approfondimento certifica poi che, conseguentemente, il numero di posti di organico per docenti laureati e ITP occorrente per assicurare i nuovi ordinamenti è calcolabile, analogamente a quanto fatto nel paragrafo precedente, come segue:

Tabella 13

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Articolo 3 Denominazione indirizzo

Laur.IPT

Laur.IPT

Laur.IPT

a) e b) SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA

476194

968394

1.531553

c) ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

608248

1.179480

1.698749

d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

1.344548

2.7651.126

4.2971.838

e) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIE…

31

62

83

f) SERVIZI COMMERIALI

837341

1.718700

2.850782

g) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

3.5541.448

7.1362.907

10.4683.847

h) SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO

2410

4820

13235

i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOC…

879358

1.794731

2.783833

l) ODONTOTECNICO

251102

477194

695296

m) OTTICO

8334

16165

214105

2021/2022

2022/2023
Articolo 3 Denominazione Indirizzo

Laur.IPT

Laur.IPT
a) b) SERVIZI PER AGRICOLTURA e PESCA

2.006686

2.457813

c) ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

2.232997

2.7391.233

d) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

5.8612.485

7.3983.121

e) GESTIONE DELLE ACQUEE RISANAMENTO AMBIE…

83

83

f) SERVIZI COMMERIALI

4.077872

5.396968

g) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

13.6314.739

16.5565.564

h) SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO

21250

27262

i) SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOC…

3.807833

4.812833

l) ODONTOTECNICO

906395

1.104499

m) OTTICO

278139

337164

Quindi, in totale i posti occorrenti per assicurare i nuovi ordinamenti sono:

Tabella 14

Laur. IPT

2018/2019

8.057

3.282

2019/2020

16.250

6.620

2020/2021

24.675

9.042

2021/2022

33.017

11.199

2022/2023 e ss.

41.078

13.259

Nel contempo, occorre anche assicurare una provvista dl posti sufficiente per le classi che continuano a funzionare con i vecchi ordinamenti.

Il numero del posti in questione è stato calcolato analogamente a quanto effettuato nel precedente paragrafo, con risultati distinti per indirizzi riportati nella tabella 15 (vedi appendice).

In totale, i posti occorrenti per assicurare anche i vecchi ordinamenti sono:

Tabella 16 Laureati ITP
2018/2019 33.881 9.004
2019/2020 25.327 7.197
2020/2021 16.716 4.262
2021/2022 8.211 1.618
2022/2023 e ss.

Quindi, il fabbisogno complessivo di posti, nel periodo considerato, è:

Tabella 17 Laur. ITP
2016/2017 42.282 10.781
2018/2019 41.937 12.287
2019/2020 41.576 13,817
2020/2021 41.392 13.303
2021/2022 41.228 12.817
2022/2023 e ss. 41.078 13.259

Il picco massimo nel fabbisogno di insegnanti tecnico-pratici si registra nell’a.s. 2018/2019, poiché i nuovi ordinamenti sono relativamente “ricchi” di ore assicurate da docenti ITP nel primo biennio, mentre i precedenti lo erano negli ultimi tre anni.

Rispetto alla situazione a legislazione vigente, si registrano dunque le seguenti differenze nel fabbisogno dei posti, diviso tra insegnanti laureati e ITP:

Tabella 18 Laur. ITP
2018/2019 -345 1.506
2019/2020 -706 3.036
2020/2021 -890 2.523
2021/2022 -1.054 2.037
2022/2023 e ss. -1.204 2.478

Utilizzando i valori stipendiali di cui al paragrafo precedente, si ricava che la spesa avrà il seguente andamento, rispetto a quella che si registrerebbe a legislazione vigente rimanendo costante il numero di classi:

(mln)

Tabella 19 Laur. IPT
2018/2019 -16,35 63,97
2019/2020 -33,47 128,99
2020/2021 -42,21 107,17
2021/2022 -49,99 86,52
2022/2023 e ss. -57,08 105,28

In totale, il fabbisogno finanziarlo è quindi pari a (milioni di euro)

2023/2024

e ss.

Tab. 20 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
SNF 47,62 95,52 64,96 36,53 48,20 48,20

Per esercizio finanziario (milioni di euro)

Tab. 21 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e ss.
SNF 15,87 63,59 85,33 55,48 40,42 48,20

Al riguardo, dal punto di vista metodologico contabile, premesso che la legge di contabilità, all’articolo 17, commi 3 e 7, prescrive i contenuti “obbligatori” della RT in presenza di quantificazione di maggiori oneri di spesa per il personale, ivi peraltro prevedendosi che l’illustrazione dei metodi e dei dati adottati a tal fine, siano accompagnati dall’esposizione di ogni elemento che sia utile a consentire la verifica tecnica dei medesimi dati, andrebbero in primis richiesti gli estremi identificativi degli atti, da cui sia possibile trarre prime conferme in merito ai dati quantificativi di organico a legislazione vigente della istruzione professionale (“platee”) considerati dalla RT ai fini del calcolo del maggiore onere da sostenersi per il riordino del medesimo ciclo di istruzione per effetto dello schema in esame.

In tal senso, posto che la RT precisa che il numero di posti di insegnanti laureati occorrenti per assicurare i vigenti ordinamenti scolastici nell’a.s. 2016/2017, risulta pari al numero di classi (Tabella 1) moltiplicato per il numero che si ottiene sottraendo alle 32 ore settimanali complessive, quelle di cui alla Tabella 2 (cioè le ore assicurate esclusivamente da docenti con qualifica ITP), diviso il numero che si ottiene per 18 – quest’ultimo corrispondente all’orario settimanale di insegnamento frontale previsto dal CCNL 9 novembre 2007 -, andrebbe soltanto richiesto un prospetto di sintesi dei calcoli effettuati per la determinazione del contingente di docenti laureati e ITP, in corrispondenza a ciascun indirizzo di studi, a conferma dei dati solo sinteticamente prospettati nella Tabella 4.

Quanto poi alla determinazione del fabbisogno di posti di organico “aggiuntivi” connessi all’attuazione della riforma de quo, si prende atto delle ipotesi assunte dall’Approfondimento al 2026, che adottano lo scenario “centrale” prospettato dall’ISTAT ma senza scontare la diminuzione attesa al 97,23 per cento.

In proposito, va evidenziato che lo stesso scenario demografico ISTAT adottato per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 (Tabella 5), che la RT assume a parametro per formulare una ipotesi degli andamenti delle iscrizioni agli istituti professionali, è stato costruito sulla base di previsioni formulate in base ai dati disponibili all’anno 2001, mentre, da una consultazione della banca dati DEMO/ISTAT, tale proiezione potrebbe ad oggi ben essere “aggiornata” ai dati disponibili all’anno 2011(1. Tali dati, in relazione ai tre scenari ipotizzati per ogni annualità, risulterebbero sensibilmente differenti da quelli riportati dalla RT che assume una leggera decrescita nel decennio quando al contrario secondo i dati 2011 vi dovrebbe essere un leggero aumento. In particolare, la popolazione al 2016 risulterebbe pari a 3.500.836, quella proiettata nel 2026 pari a 3.653.128, con un rapporto percentuale tra popolazione del 2026 rispetto a quella del 2016 che diventerebbe non più pari al 97,23 ma di 104,35 per cento.

Pertanto, anche se la RT ha prudenzialmente preso il valore del 100%, esso risulta inferiore a quello atteso dall’ISTAT secondo i dati più aggiornati. Da ciò discenderebbero maggiori oneri rispetto a quelli stimati in RT.

Sul punto, sono pertanto opportuni chiarimenti sulle ipotesi demografiche assunte.

Peraltro andrebbe pure approfondito il grado di prudenzialità dell’ipotesi adottata dalla RT circa la costanza nel periodo 2016/2026 e seguenti, della percentuale degli alunni che sceglierà di iscriversi agli indirizzi dell’istruzione professionale – di cui andrebbero peraltro richiesti i dati complessivi al 2016 (2– anziché agli altri cicli formativi offerti dall’istruzione statale, ovvero, a quelli della formazione professionale regionale.

Da tutto ciò, consegue infatti il “congelamento” del quadro previsionale circa il numero delle classi “attive” e degli alunni – per ciascun anno del periodo – in misura prossima a quella individuata relativamente all’anno scolastico in corso (2016/2017) – di cui però è fornita una sola stima complessiva – cui si raccorda, giocoforza, la stima dei nuovi fabbisogni organici di docenti a fronte nel nuovo ordinamento degli studi, rispetto a quello già scontato alla luce dell’ordinamento degli studi previsto dalla legislazione vigente.

Ancora, in merito poi anche ai parametri adottati nella determinazione della platea dei docenti laureati e di laboratorio che si renderanno necessari presso gli istituti all’esito della riforma, andrebbe poi meglio chiarito il passaggio dal monte ore annuale corrispondente alla “nuova” istruzione professionale e la platea dei docenti prevista ai sensi degli studi previsti dalla legislazione vigente, per cui la RT ipotizza la determinazione di un fabbisogno organico pari a 1.204 unità docenti laureati in meno rispetto a quello vigente e di un numero maggiore di 2.478 unità per i docenti di laboratorio (ITP).

Inoltre, anche per quanto concerne i profili inerenti al calcolo dell’onere unitario medio, una conferma andrebbe altresì richiesta in merito alla congruità dell’ipotesi assunta dalla RT per cui l’anzianità media dei docenti ITP aggiuntivi sia ipotizzata tout court in corrispondenza alla fascia 21-27 anni di anzianità di servizio.

In merito poi alla progressiva evoluzione dei fabbisogni di personale rappresentata in RT, dall’a.s. 2016/2017 sino all’a.s. 2022/2023, e alla correlata dinamica dei maggiori/minori oneri di spesa dianzi prospettati (rispettivamente, come già detto, a ragione del progressivo aumento degli insegnanti di laboratorio, cui si accompagna la progressiva diminuzione di quelli di docenti “laureati”), per effetto delle variazioni di organico che si determineranno in seguito della riforma in esame, andrebbero confermati i dati riportati nelle Tabelle 14-17 dell’Approfondimento della RT. Si evidenzia, in proposito, che la tavola riassuntiva 14, relativamente ai quadri organici per docenti, laureati e non, che si renderanno necessari ad assicurare la copertura organica dei “nuovi” ordinamenti degli studi, presenterebbe alcune lievi differenze, per ciascun anno scolastico ivi riportato, rispetto ai totali “parziali” computabili relativamente alle diverse tipologie di scuole professionale ivi riportate, per ciascun anno scolastico, nelle sezioni della tabella 13. Analoghe rassicurazioni andrebbero poi richieste anche in relazione alla tavola 16, relativamente agli organici complessivi che risulterebbero indispensabili alla contestuale copertura, nel medesimo periodo, dei fabbisogni di docenti dovuti al permanere ad “esaurimento” delle classi in cui si seguano i “vecchi” ordinamenti, in cui i totali generali, per ciascun anno scolastico del periodo 2018/2019-2022/2023, non risulterebbero perfettamente conciliabili, con i totali parziali disponibili nella tavola 15, indicata per ciascun anno scolastico e “tipologia” formativa professionale.

Va sottolineato che i citati elementi di chiarificazione appaiono indispensabili poiché i dati relativi ai posti in organico complessivi riportati alla tavola 17 (Tavola 14 + Tavola 16) fanno emergere i differenziali di organico “complessivi” (in meno ed in più), rispetto alle proiezioni degli organici indicate, per le medesime annualità, ai sensi della legislazione vigente (Tabella 18).

Quanto, infine, al materiale computo dei maggiori oneri associabili alle variazioni di organico stimate rispetto a quelle scontate ai sensi della legislazione vigente per ciascuna annualità del periodo relativo agli anni scolastici 2018/2019- 2022/2023 e seguenti, l’effetto di impatto netto sui saldi del maggior onere complessivo, andrebbe comunque completato con il calcolo degli effetti “indotti” per l’erario e l’indicazione dei parametri adottati nel relativo computo ai fini della stima dell’impatto “netto” in termini di maggiore spesa.


1) Cfr. sito http://demo.istat.it/uniprev2011/index.html?lingua=ita

2) A tale riguardo, dalla ricognizione della pubblicazione del Ministero della pubblica istruzione e dell’Università emerge che su un totale di alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado pari a 2.626.674, unità, la quota di quelli iscritti agli istituti professionali è di 546.716, pari a circa il 20,8 per cento del totale. Cfr. MINISTERO DELLISTRUZIONE E UNIVERSITA’, Ufficio Statistica, Statistiche e Studi, a.s. 2016/2017, pagine 7 e 8, sul sito internet del dicastero.

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

Il comma 1 stabilisce che i percorsi di istruzione professionale sono oggetto di costante monitoraggio a cura del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che i profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell’istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività economiche e, più in generale, all’innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

La RT riferisce che in questo articolo si prevede un monitoraggio continuo del sistema di istruzione professionale, che sarà effettuato avvalendosi degli enti già preposti al Sistema Nazionale di Valutazione.

Poiché detti enti già oggi effettuano la valutazione degli istituti professionali, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. La circostanza è confermata dalla presenza di una clausola esplicita di invarianza di spesa.

L’articolo 7 del D.P.R. n. 87 del 2010 già prevede che “i percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell’Agenzia Nazionale per Io Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell’istituto per la Promozione Industriale (1.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Al riguardo, nel presupposto che le attività di monitoraggio e valutazione sono già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Passaggio al nuovo ordinamento

Il comma 1 afferma che i percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019.

Il comma 2 prevede che gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all’Allegato C allo schema, a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018/2019.

Il comma 3 afferma che il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all’articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa e per l’attivazione dei percorsi di qualifica di cui all’articolo 6, comma 2; predisposizione di misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l’informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che le misure nazionali concernenti soprattutto l’aggiornamento del personale sono coperte dai fondi per la formazione previsti dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015, che possono essere eventualmente integrati ogni anno dai fondi provenienti dai riparto della L. n. 440/97.

Ribadisce nell’Approfondimento che lo schema provvede alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento attraverso apposite indicazioni previste nel decreto di natura regolamentare di cui all’art. 3 comma 3.

Quanto agli effetti finanziari delle disposizioni citate, rinvia a quanto ivi descritto nella medesima relazione con riferimento ai singoli articoli.

Al riguardo, in considerazione della sostanziale invarianza di effetti d’oneri aggiuntivi per la finanza pubblica certificata dalla RT, nulla da osservare.

Copertura finanziaria

La norma stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l’anno 2017, 63,59 milioni di euro per l’anno 2018, 85,33 milioni di euro per l’anno 2019, 55,48 milioni di euro per l’anno 2020, 40,42 milioni di euro per l’anno 2021 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La RT ribadisce che l’articolo reca la norma di copertura finanziaria.

Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all’esistenza delle disponibilità indicate in relazione all’autorizzazione di spesa richiamata dalla norma di copertura in riferimento alla legge sulla “buona scuola”, a decorrere dal 2017, a valere degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio 2017/2019, relativamente alle somme non caratterizzate da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché, rassicurazioni circa l’adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati per l’attuazione delle deleghe ivi già previste.

Abrogazioni

Il comma 1 prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 è abrogato.

Il comma 2 prevede che a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

La RT non si sofferma sulle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Disposizioni finali e transitorie

Il comma 1 prevede che il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, esclusivamente: continua ad applicarsi:

  1. per l’anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
  2. per l’anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
  3. per l’anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
  4. per l’anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.

Il comma 2 afferma che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Risorse utili

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