Come funziona un tirocinio formativo?

Indicazioni e risorse utili sul funzionamento del tirocinio formativo all'interno della Regione del Veneto, con link alle principali risorse.

guida al tirocinio formativo in Veneto

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2017

La regolamentazione del tirocinio formativo (chiamato anche stage) è stata aggiornata dal Decreto Legge 138-2011, convertito con modifiche nella Legge 148-2011.

COS’È UN TIROCINIO
Il tirocinio formativo permette ad un soggetto di svolgere un periodo di formazione presso un’azienda con l’obiettivo di acquisire specifiche competenze utili all’inserimento o al re-inserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio formativo non è un rapporto di lavoro subordinato.

La regolamentazione dei tirocini formativi è di competenza delle regioni e si distingue in base alla tipologia degli utenti coinvolti. È all’attenzione anche dell’Unione Europea quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro così come previsto dalla strategia Europa 2020. In tal senso vi è da parte della Commissione Europea la volontà di creare un contratto di tirocinio europeo come format unico di riferimento.

Esistono 3 tipologie principali di tirocinio che variano in base alla tipologia del tirocinante:

  • Tirocinio formativo e di orientamento destinato a soggetti che hanno concluso un ciclo di studi da non più di 12 mesi;
  • Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo destinato a persone in età lavorativa
  • Tirocini estivi di orientamento destinato a studenti.

Il 25 maggio 2017 sono state formalizzate con un Accordo Stato-Regioni le nuove linee guida in materia di tirocini extracurricolari. Troverai le novità introdotte riportate in rosso.

QUANTO QUI RIPORTATO È UNA SINTESI NON ESAUSTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE CHE REGOLA I TIROCINI FORMATIVI IN VENETO. PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RIPORTATA AL TERMINE DELL’ARTICOLO ALLA VOCE “RISORSE UTILI”. SE TI STAI INFORMANDO PER OSPITARE UN TIROCINIO FORMATIVO CHIEDI CONSIGLIO AL TUO COMMERCIALISTA O CONSULENTE DEL LAVORO.

 

IL TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE

I tirocini curricolari vengono promossi e organizzati dalle università e dai centri di formazione professionale iscritti nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati. Si svolgono all’interno dei percorsi scolastici di istruzione e formazione.

IL TIROCINIO FORMATIVO EXTRA-CURRICOLARE

I tirocini extra-curricolari si svolgono al di fuori dei percorsi di istruzione e formazione, e possono essere di diverse tipologie:

  • tirocini formativi e di orientamento rivolti a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • tirocini di inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro rivolti a soggetti inoccupati, disoccupati, in mobilità, beneficiari di ammortizzatori sociali;
  • tirocini di orientamento, formazione, inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro, rivolti a soggetti disabili, a soggetti svantaggiati, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
  • tirocini per svolgere la pratica professionale necessaria per l’accesso agli ordini professionali, disciplinati da specifiche normative;
  • tirocini transnazionali inseriti all’interno di specifici programmi europei;
  • tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
  • tirocini estivi di orientamento, promossi nel periodo di sospensione degli studi durante l’estate, a favore di adolescenti e giovani regolarmente iscritti ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi.

GLI STANDARD MINIMI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCIE AUTONOME

La Conferenza Stato Regioni e Provincie autonome stabilisce delle linee guida datate 24 gennaio 2013, dove sono indicati standard minimi uniformi per tutte le regioni italiane, applicabili anche nel caso in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione. Gli standard minimi prevedono un’indennità di risarcimento minima per le attività svolte dal tirocinante. Le attività di tirocinio formativo non possono quindi essere svolte a titolo gratuito.

È importante comprendere come il tirocinio formativo non possa essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. Così come per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, o per sostituire lavoratori in malattia, maternità o ferie.

Non rientrano nelle linee guida

  • i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
  • i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
  • i tirocini transnazionali, ad esempio quelli organizzati nell’ambito dei programmi comunitari;
  • i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
  • i tirocini estivi.

Rientrano nelle linee guida i seguenti tirocini extra-curriculari

  • tirocini formativi e di orientamento rivolti a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi;
  • tirocini di inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro rivolti a soggetti inoccupati, disoccupati, in mobilità, beneficiari di ammortizzatori sociali;
  • tirocini di orientamento, formazione, inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro, rivolti a soggetti disabili, a soggetti svantaggiati, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

Clicca per scaricare il documento con gli standard minimi previsti dalla Conferenza Stato Regioni e Provincie autonome

DURATA DEL TIROCINIO FORMATIVO

La durata massima del tirocinio non può essere superiore a dodici mesi per:

  • i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • i lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione.

Può essere superiore a dodici mesi per:

  • i soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 – per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi;
  • le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/19911;
  • i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015;
  • le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998;
  • le vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

Le nuove linee guida inseriscono anche un limite di durata minima del tirocinio, che è di due mesi. Si prevedono limiti diversi per:

  • i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
  • i tirocini rivolti a studenti, promossi dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

La durata del tirocinio deve essere specificata all’interno del Piano Formativo Individuale (PFI). In base alle nuove linee guida, il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (di durata pari o superiore a 30 giorni solari). Il tirocinio può anche essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

CHI PUO’ ORGANIZZARE IL TIROCINIO FORMATIVO

Possono promuovere il tirocinio formativo nel proprio territorio i soggetti pubblici e privati, accreditati e autorizzati dalle Regioni e Provincie Autonome, come i nostri Centri di Formazione Professionale CNOS-FAP.

Il soggetto ospitante presso il quale verrà svolto il periodo di tirocinio formativo non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatto salvo la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti massimi previsti dalle linee guida.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche. Nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. Deroghe anche in caso di specifici accordi con le organizzazioni territoriali più rappresentative. Non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Le nuove linee guida ampliano anche l’elenco dei soggetti promotori dei tirocini. In particolare, con il nuovo accordo, i soggetti promotori potranno essere anche le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Nel caso di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:

  • i servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
  • gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM;
  • le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
  • le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

COME ATTIVARE UN TIROCINIO FORMATIVO

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Provincie Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell’esperienza del tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore).

Spetta al soggetto promotore verificare la qualità dell’esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo. Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi nell’assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto, affiancando al tirocinante un tutor individuato tra i propri lavoratori, con competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, che dovrà anche monitorare il corretto svolgimento del tirocinio, curandone la documentazione. Anche il soggetto promotore dovrà nominare un tutor che coordinerà le attività e monitorerà il corretto svolgimento del tirocinio formativo.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, il tirocinio sarà regolato dalla normativa della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

Le nuove linee guida specificano che:

  • Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;
  • Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
  • Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Le nuove linee guida, inoltre, prevedono delle condizioni di attivazione, in base alle quali i tirocinanti non possono:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che il tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.

Secondo le nuove linee guida, le convenzioni dovranno contenere queste indicazioni:

  • obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
  • modalità di attivazione;
  • valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
  • monitoraggio;
  • decorrenza e durata della convenzione.

Anche le modalità di attuazione dovranno tenere conto di alcuni elementi:

  • fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
  • provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale; 
  • segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Le nuove linee guida introducono delle novità riguardanti la disciplina sanzionatoria. Fare riferimento al documento Nuove linee guida tirocini 25 maggio 2017

OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Anche i compiti del soggetto ospitante vengono modificati: le nuove linee guida prevedono l’obbligo di trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni. Inoltre, il soggetto ospitante deve garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e garantire al tirocinante la sorveglianza sanitaria. Inoltre, deve mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate. Ulteriore novità è rappresentata dall’obbligo di redigere il Dossier individuale del tirocinante.

TUTORAGGIO

Anche per il tutoraggio sono previste delle novità: il tutor, in base alle nuove linee guida, provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante. Inoltre, secondo le nuove linee guida, il tirocinante può accompagnare massimo 20 tirocinanti contemporaneamente (e non più soltanto 3). Le nuove linee guida aggiungono alla documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il Dossier individuale che, insieme al PFI e all’Attestazione finale, costituisce standard minimo di servizio a livello nazionale.

GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

QUANTI TIROCINANTI POSSONO ESSERE ACCOLTI DAL SOGGETTO OSPITANTE?

Le linee guida indicano alcuni limiti rispetto al numero di tirocinanti che è possibile ospitare contemporaneamente:

  • un tirocinante per unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
  • due tirocinanti per unità operative con dipendenti a tempo indeterminato compresi tra sei e venti;
  • tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, per unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato;
  • per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l’attivazione di nuovi tirocini (oltre la quota di contingentamento prevista del 10%), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  • i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti possono attivare: un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti, due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti, tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti, quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

Sono esclusi da questi limiti i tirocini formativi in favore delle persone svantaggiate come indicate all’interno delle linee guida.

In base alle nuove linee guida, si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, ai sensi del d.lgs. n. 66/2003.

ATTESTAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO

Al termine del tirocinio formativo il soggetto promotore rilascia un’attestazione dei risultati, basandosi anche sulla valutazione del soggetto ospitante. L’esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul Libretto Formativo del cittadino. La registrazione sul Libretto Formativo del cittadino è subordinata ad almeno una frequenza del 70% della durata prevista dal progetto formativo.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

In base alla normativa di riferimento è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a € 300,00 lordi mensili, ferma restando la competenza delle Regioni e Provincie Autonome in materia. L’indennità di tirocinio non viene corrisposta nel caso di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito. Dal punto di vista fiscale l’indennità di tirocinio è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

IL TIROCINIO FORMATIVO IN VENETO

Con la DGR n. 1816 del 07 novembre 2017 pubblicata sul BUR n. 114 del 24 novembre 2017 la Regione del Veneto adegua le proprie regole sui tirocini formativi alle nuove linee guida scaturite dall’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.

L’adeguamento delle regole sui tirocini formativi è stata deliberata per cercare di eliminare le criticità emerse in questi anni di attività. Con l’obiettivo finale di tutelare il tirocinante affinché l’esperienza di tirocinio risulti efficace e formativa, per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. La nuova normativa rafforza infatti le procedure di controllo delle attività gestite dagli enti promotori.

Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data. Le convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore della presente disciplina dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima dell’avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione.

Per leggere l’articolo completo con le novità introdotte clicca qui http://bit.ly/CNOSFAPvenetoregoletirocini2018.

La Regione del Veneto mette a disposizione anche una pagina FAQ con alcune informazioni che vanno a chiarire la nuova regolamentazione entrata in vigore il 1° gennaio 2018. La pagina è consultabile da qui http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/faq-tirocini%20

RISORSE UTILI PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO

VUOI PROPORTI PER UN TIROCINIO FORMATIVO O VUOI ATTIVARNE UNO?

Contatta uno dei nostri Centri di Formazione Professionale e chiedi di parlare con uno dei responsabili dell’organizzazione di queste attività. Se hai un’azienda puoi anche ospitare uno dei nostri allievi durante l’esperienza di tirocinio curricolare.

 

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