DL 61-2017 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale

Il Decreto Legislativo entrato in vigore il 31 maggio 2017 che disciplina i nuovi percorsi di istruzione professionale e il raccordo con la IeFP regionale.

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Il 31 maggio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale”.

Vediamo una breve sintesi degli articoli. Alla fine dell’articolo è possibile scaricare l’Atto completo.

ARTICOLO 1 – OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

L’articolo 1 ridefinisce gli indirizzi di istruzione e formazione professionale, e annuncia il potenziamento delle attività didattiche e laboratoriali. Definisce gli istituti professionali come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Annuncia che il modello didattico è improntato sulla personalizzazione educativa in modo da dare ad ogni studente e ad ogni studentessa migliori prospettive di occupabilità. La finalità dei percorsi di istruzione e formazione professionale è formare studenti e studentesse su arti, mestieri e professioni del Made in Italy, garantendo una facile transizione nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 2 – IDENTITÀ DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L’articolo 2 definisce i percorsi tra i quali possono scegliere studenti e studentesse in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, al fine dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione:

  • i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie;
  • i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Identifica un profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) a conclusione dei percorsi di istruzione professionale, con l’intento di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e favorire l’occupazione giovanile anche in relazione ai nuovi lavori. Il P.E.Cu.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, tendendo a valorizzare la persona nel suo ruolo lavorativo. Le specificità del P.E.Cu.P. sono delineate nell’allegato A.

Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro, e si ispira ai modelli promossi dall’Unione Europea.

I percorsi di istruzione e formazione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.

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ARTICOLO 3 – INDIRIZZI DI STUDIO

L’articolo 3 individua gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, portandoli a 11:

  • Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
  • Pesca commerciale e produzioni ittiche;
  • Industria e artigianato per il Made in Italy;
  • Manutenzione e assistenza tecnica;
  • Gestione delle acque e risanamento ambientale;
  • Servizi commerciali;
  • Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
  • Servizi culturali e dello spettacolo;
  • Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Un decreto del M.I.U.R. (adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo) stabilirà i profili di uscita degli indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, oltre che il riferimento dei codici ATECO degli indirizzi di studio. Contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale.

Le istituzioni scolastiche in accordo con le Regioni potranno declinare i percorsi di istruzione professionale a seconda delle necessità del territorio in cui operano, sempre rispettando l’omogeneità con il codice ATECO di riferimento.

ARTICOLO 4 – ASSETTO ORGANIZZATIVO

L’articolo 4 definisce l’articolazione dei percorsi di istruzione professionale, caratterizzati da un biennio e da un triennio. Definisce i quadri orari degli indirizzi di studio, portando nel biennio, gli assi culturali ad un totale di 1.188 ore e l’area di indirizzo ad un totale di 924 ore. Di queste una quota, non superiore a 264 ore, e’ destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro. Nel triennio gli assi culturali hanno un totale di 462 ore/anno, mentre l’area di indirizzo ha 594 ore/anno. La specifica delle ore è riportata nell’allegato B. L’allegato C definisce inoltre la confluenza dei percorsi degli istituti professionali nei nuovi ordinamenti.

In base alle esigenze territoriali, e previo accreditamento regionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale potranno organizzare percorsi studio quadriennali per il rilascio della qualifica e del diploma professionale.

Ove previsto dalle singole regioni i percorsi di istruzione professionale consentiranno di maturare crediti per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Infine l’articolo 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale debbano dotarsi di un ufficio tecnico con la finalità di sostenere l’organizzazione e la gestione dei laboratori didattici e la sicurezza delle persone in esso presenti.

ARTICOLO 5 – ASSETTO DIDATTICO

L’articolo 5 definisce le caratteristiche dell’istruzione professionale:

  • personalizzazione del percorso di apprendimento;
  • aggregazione delle discipline nel biennio e nel triennio;
  • progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici;
  • utilizzo prevalente di metodologie didattiche che prevedano esperienze di laboratorio;
  • possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato;
  • organizzazione per unità di apprendimento con verifica delle competenze;
  • certificazione delle competenze sia per il biennio che per il triennio.

ARTICOLO 6 – STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA

L’articolo 6 definisce alcuni strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche. La quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo del biennio e del triennio per raggiungere gli obiettivi di apprendimento. Allo stesso modo potranno utilizzare una quota di flessibilità del 40% nel triennio. Potranno organizzare attività di orientamento scolastico e di apprendistato formativo di primo livello. Potranno stipulare contratti con esperti del mondo del lavoro e delle professioni per l’arricchimento dell’offerta formativa. Potranno attivare partenariati territoriali per il potenziamento dell’offerta formativa. Potranno costituire dipartimenti didattici per il sostegno alla progettazione formativa. Potranno attivare comitati tecnico-scientifici per organizzare al meglio gli insegnamenti di indirizzo.

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ARTICOLO 7 – RACCORDO CON IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI

L’articolo 7 definisce i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale, fermo restando l’esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, con le quali dovranno confrontarsi gli uffici scolastici regionali.

Viene istituita la “Rete nazionale delle scuole professionali” allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro e di diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato. I criteri di funzionamento della Rete verranno definiti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del M.I.U.R.

ARTICOLO 8 – PASSAGGI TRA I SISTEMI FORMATIVI

L’articolo 8 definisce opportunità per gli studenti e le studentesse, i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il passaggio deve prevedere azioni di sostegno e di accompagnamento da parte delle istituzioni scolastiche, ed è sempre su domanda dello studente e della studentessa nei limiti della disponibilità dei posti nelle classi.

La valutazione del passaggio tiene conto degli studi di provenienza, del percorso di studi ai quali si chiede di accedere e dei crediti maturati. L’articolo 8 indica le modalità di valutazione che devono essere adottate per la valutazione dei crediti maturati.

Conseguita la qualifica triennale lo studente e la studentessa possono proseguire gli studi al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale o al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

I titoli di studio rilasciati sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

ARTICOLO 9 – DOTAZIONI ORGANICHE

L’articolo 9 stabilisce che le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall’Ufficio scolastico regionale competente. La quota in compresenza è definita nell’allegato B. Definisce l’assegnazione di un insegnante tecnico-pratico all’ufficio tecnico. Da disposizione alle singole autonomie scolastiche per adattare i percorsi secondo la flessibilità. Disciplina i limiti previsti per la costituzione delle classi.

ARTICOLO 10 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO DEI PERCORSI

L’articolo 10 stabilisce che i percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal M.I.U.R. Stabilisce inoltre che i profili di uscita dei percorsi di studio sono aggiornati con cadenza quinquennale, anche in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

ARTICOLO 11 – PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO

L’articolo 11 indica che i percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018/2019, confluendo nei nuovi indirizzi indicati nell’allegato C. Indica inoltre la necessità di predisporre piani di aggiornamento per il personale scolastico e attività di informazione per i giovani e per le loro famiglie.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L’articolo 12 indica la fonte finanziaria necessaria a coprire i maggiori oneri derivanti dal presente decreto: il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Indica inoltre in 25 milioni di euro le risorse aggiuntive destinate alle attività di formazione duale.

ARTICOLO 13 – ABROGAZIONI

A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, e’ abrogato. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L’articolo 14 definisce l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Definisce che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti. Stabilisce che attraverso specifiche intese tra il M.I.U.R., le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di istruzione professionale.

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