Le Vaccinazioni obbligatorie in Veneto

La legge, il ricorso della Regione Veneto, e tutti gli aggiornamenti che riguardano le vaccinazioni obbligatorie e la scuola in Veneto.

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La nuova legge sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, strettamente collegata alla scuola, sta suscitando numerose discussioni, sia tra gli addetti ai lavori che tra le famiglie. Quel che è certo è che ad oggi (29 agosto 2017) vi è una legge che delinea le obbligatorietà vaccinali e le istruzioni per le famiglie che hanno la necessità di iscrivere i propri figli a scuola. E poi vi è un ricorso da parte della Regione del Veneto, che attraverso il Presidente Luca Zaia porta all’attenzione del Governo alcune criticità che potrebbero risultare addirittura incostituzionali.

IL DECRETO LEGGE 73 DEL 7 GIUGNO 2017

Il tema dei vaccini obbligatori viene ripreso dal decreto legge del 7 giugno 2017 emanato dal Presidente della Repubblica. Un decreto che recepisce gli obblighi e le strategie concordate a livello europeo e internazionale, oltre che garantire una adeguata copertura della popolazione al fine di evitare il diffondersi di epidemie. I vaccini obbligatori vengono indicati all’interno dello stesso decreto e risultano essere gratuiti per i minori da 0 a 16 anni. All’interno dello stesso decreto viene poi stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria per le famiglie che non adempiono a tale obbligo, su segnalazione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Un’obbligatorietà accompagnata dal 1° luglio 2017 da un campagna informativa sia nei confronti degli studenti che nei confronti degli alunni/alunne e delle famiglie.

Lo stesso decreto legge all’articolo 3 individua i responsabili dei Centri di Formazione Professionale (e delle altre istituzioni scolastiche) come coloro che dovranno richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori, la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni. Un documento che risulta essere necessario al fine dell’iscrizione. La mancata consegna della documentazione obbliga il responsabile del Centro di Formazione Professionale (e delle altre istituzioni scolastiche) a comunicare all’azienda sanitaria locale l’inadempienza. Lo stesso decreto riporta anche questo passaggio fondamentale per i Centri di Formazione Professionale: “Per gli altri gradi di istruzione (n.d.r. compresi i Centri di Formazione Professionale), la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami”. I Centri di Formazione Professionale dovranno anche comunicare all’azienda sanitaria locale, le classi ove siano presenti più di due alunni non vaccinati.

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LA LEGGE 119 DEL 31 LUGLIO 2017

Il decreto legge è poi diventato legge a partire dal 6 agosto 2017, con alcune modifiche. Rientrano nell’obbligatorietà anche i minori stranieri non accompagnati. Inoltre vengono specificate alcune vaccinazioni che su richiesta motivata del Ministro della Salute potranno essere tolte dalla lista dei vaccini obbligatori. Viene inoltro dato mandato all’AIFA affinché vengano monitorate annualmente le somministrazioni di vaccini e le segnalazioni di eventuali problematiche ad essi legate.
Viene inoltre introdotto un colloquio informativo al quale dovranno sottoporsi i genitori o gli affidatari di minori ai quali non sono state somministrate le vaccinazioni.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari, presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nelle quali prestano servizio una dichiarazione comprovante la propria situazione vaccinale. Dall’anno scolastico 2019-2020 inoltre i Centri di Formazione Professionale (così come le altre istituzioni scolastiche) dovranno trasmettere entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. Entro il 10 giugno dello stesso anno le aziende sanitarie locali ritorneranno gli elenchi con l’indicazioni di chi non risulta essere in regola con gli obblighi vaccinali, invitando genitori e/o tutori a consegnare la documentazione necessaria (entro il 10 luglio). Le stesse scuole dovranno poi comunicare entro il 20 luglio chi non ha depositato idonea documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni. Anche all’interno della legge vi è l’indicazione che la mancata consegna di idonea comunicazione ai Centri di Formazione Professionale non pregiudica l’iscrizione ai corsi e tanto meno l’accesso agli esami.

Presso il Ministero della Salute sarà istituita un’anagrafe informatica nazionale dei vaccini, dati che convergeranno poi nella rete nazionale di farmacovigilanza.

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LE INDICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DEL MIUR

Con una circolare operativa il MIUR fornisce le prime indicazioni operative alle Scuole e ai Centri di Formazione Professionale. La legge, come riportato nella circolare, ha lo scopo di prevenire, contenere e ridurre i rischi per tutta la popolazione del territorio nazionale. Una legge che integra quanto già riportato nell’articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 che già prevedeva l’obbligatorietà d alcune vaccinazioni per la scuola dell’infanzia. La sinergia con le ASL del territorio inoltre porterà Scuole e Centri di Formazione Professionale a non dover più richiedere alcuna documentazione alle famiglie dei propri studenti, a partire dall’anno scolastico 2019-2020.

Le vaccinazioni obbligatorie seguono il calendario vaccinale che è consultabile sul sito del Ministero della Salute. Le Scuole e i Centri di Formazione Professionale segnalano alle ASL eventuali allievi non vaccinati (mancanza della documentazione) e prendono misure idonee per la composizione delle classi. L’attestazione di avvenuta vaccinazione potrà avvenire da parte delle famiglie anche tramite dichiarazione sostitutiva su apposito modello. Per l’anno scolastico 2017-2018 tale documentazione va presentata per i Centri di Formazione Professionale entro il 31 ottobre 2017, anche per coloro che stanno già frequentando. Per l’anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. A decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l’invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente.

I responsabili dei Centri di Formazione Professionale (e i dirigenti delle altre istituzioni scolastiche) sono tenuti ad inserire i minori che non siano vaccinati per accertati problemi di salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati (ad esclusione dell’anno formativo 2017-2018).

Gli operatori scolastici devono presentare alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale.

Le Scuole e i Centri di Formazione Professionale sono invitati a dare repentina comunicazione a tutte le famiglie dei propri allievi circa le modalità operative qui riportate. Il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. Il Ministero della Salute e il MIUR, per l’anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati. Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

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LA CIRCOLARE OPERATIVA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Una circolare del Ministero della Salute fornisce ulteriori delucidazioni in materia di prevenzione vaccinale. Come riportato dalla circolare, “il razionale del provvedimento è di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico, al fine di raggiungere e mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato dall’OMS”.

Il decreto-legge dispone che dodici vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente. Per maggiore chiarezza, oltre al link al PDF della circolare riportato sotto, inseriamo anche lo schema sintetico degli obblighi vaccinali, in relazione all’anno di nascita, che potete comunque consultare nella stessa circolare.

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Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi. Sempre nella circolare è possibile leggere tutti i dettagli.

La circolare inoltre specifica che “le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni“.

IL RICORSO DELLA REGIONE DEL VENETO – 15 LUGLIO 2017

Il 15 luglio la Regione del Veneto avvisa tramite un comunicato stampa ufficiale di aver presentato ricorso contro l’obbligatorietà imposta dallo Stato, obbligatorietà che prevede ad oggi 12 vaccini. Un ricorso che non vuole demonizzare il sistema vaccinale, che il Veneto appoggia pienamente mettendo a disposizione dei cittadini numerose opportunità basate sul consenso informato e sull’adesione consapevole.

I punti contestati dalla Regione del Veneto, indicati nel comunicato stampa:

  • l’esistenza del presupposto di necessità e urgenza, in quanto Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai raccomandato il raggiungimento della soglia di copertura vaccinale del 95%;
  • la violazione del diritto alla salute, che ancora di più cozza contro situazioni organizzate come quella della Regione del Veneto che accompagna le famiglie ad una scelta consapevole e informata;
  • si contraddice il principio di precauzione senza un adeguato consenso informato, comminando inoltre pesanti sanzioni anche a famiglie in difficoltà economica, e incidendo negativamente nella garanzia del diritto allo studio;
  • mancanza di una adeguata copertura finanziaria.

LEGGI IL RICORSO PRESENTATO DALLA REGIONE DEL VENETO

LA REGIONE DEL VENETO SOSPENDE LA MORATORIA – 7 SETTEMBRE 2017

Il Veneto, oltre a decidere la sospensione temporanea della moratoria per i vaccini, presenta la richiesta che venga portato al Consiglio di Stato il quesito sollevato riguardo ai tempi di applicazione per le iscrizioni dei non vaccinati da 0 a sei anni negli asili nido e scuole di infanzia. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia che ha ricevuto una lettera del direttore generale della sanità veneta, Domenico Mantoan, che comunica la sospensione della moratoria ribadisce “l’interpretazione” data dal Veneto. La parola ora passa al Consiglio di Stato. Fonte: ANSA

LA REGIONE DEL VENETO CHIEDE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO – 26 SETTEMBRE 2017

“Il parere al Consiglio di Stato sulle modalità di applicazione della legge nazionale sui vaccini lo avevamo chiesto noi, quindi ne rispettiamo totalmente le conclusioni. Ci riserviamo peraltro di leggerne integralmente i contenuti, aldilà delle anticipazioni avute tramite le Agenzie”.

Leggi il comunicato stampa pubblicato sul portale della Regione del Veneto

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