Con la DGR n. 1816 del 07 novembre 2017 pubblicata sul BUR n. 114 del 24 novembre 2017 la Regione del Veneto adegua le proprie regole sui tirocini formativi alle nuove linee guida scaturite dall’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.
L’adeguamento delle regole sui tirocini formativi è stata deliberata per cercare di eliminare le criticità emerse in questi anni di attività. Con l’obiettivo finale di tutelare il tirocinante affinché l’esperienza di tirocinio risulti efficace e formativa, per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. La nuova normativa rafforza infatti le procedure di controllo delle attività gestite dagli enti promotori.
Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data. Le convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore della presente disciplina dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima dell’avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione.
Nell’articolo troverete le novità introdotte rispetto al precedente documento.
DEFINIZIONI: COSA CAMBIA
Il tirocinio viene ufficialmente identificato sui documenti regionali come misura formativa di politica attiva del lavoro, sottolineandone il valore formativo che deve rappresentare.
Viene introdotta la definizione di tirocinio extracurricolare, per distinguere in modo netto le attività che non rientrano nei tirocini curricolari e nei tirocini di accesso alla professione.
Rientrano nei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo i lavoratori occupati a rischio di disoccupazione.
I tirocini estivi di orientamento vengono specificatamente indicati come tirocini extracurricolari.
Viene inserita la definizione di tirocini di inclusione sociale e di lavoratori a rischio di disoccupazione, ossia di quei lavoratori che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e sono in pendenza di preavviso.
Viene ampliato l’elenco dei soggetti in condizione di svantaggio, che adesso prevede rifugiati di protezione internazionale, vittime di violenza e di sfruttamento, soggetti in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittimi di tratta, lavoratori in svantaggio sociale (vedere dettaglio DGR per la definizione di lavoratore in svantaggio sociale).
Viene espressamente indicato che per per le persone svantaggiate la Regione potrà deliberare deroghe sulle disciplina dei tirocini formativi.
Viene aggiunta la definizione di minori in dispersione scolastica, ossia quei minori segnalati ai CPI che abbiano assolto all’obbligo di istruzione o minori che abbiano compiuto 16 anni. I tirocini per questi soggetti possono essere attivati solo dai CPI.
Rientra ora nella definizione di neo laureato anche chi ha frequentato un master realizzato da una università.
Viene eliminata la definizione di libretto formativo e la definizione di attestazione delle competenze. Al loro posto viene introdotta la definizione di dossier individuale del tirocinante, ossia il dossier, a cura del soggetto ospitante, che contiene le evidenze documentali dell’esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell’attestazione finale. E la definizione di attestazione finale del tirocinio, ossia il documento rilasciato al tirocinante, sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, in cui sono indicate e vengono documentate le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei settori economico professionali.
Viene specificato che nel progetto formativo individuale devono essere indicati gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione del tirocinio.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI TIROCINI
La novità nell’articolo 2 riguarda la sede di svolgimento dei tirocini. Viene specificata la possibilità per i datori di lavoro che hanno sede legale in Veneto di utilizzare la nuova direttiva anche per i tirocini attivati nelle altre regioni.
TIROCINANTI: CHI PUÒ FARE COSA
Aggiunte molte figure alla tipologia tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo. Potranno svolgerlo anche lavoratori occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio disoccupazione e minori in dispersione scolastica.
Per i tirocini estivi di orientamento viene specificato che potranno svolgerlo gli studenti che abbiano assolto all’obbligo di istruzione.
SOGGETTI OSPITANTI
Viene data ancora più importanza alla regolarità del soggetto ospitante nei confronti del Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08). Viene fatto riferimento al documento di valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del tutor aziendale.
Gli accordi collettivi di lavoro dovranno essere sottoscritti dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale nel caso in cui ci sia alle proprie dipendenze almeno un dipendente.
Viene inoltre specificato che non ci devono essere procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali.
LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ
Rimangono sostanzialmente invariati, con però alcune precisazioni. Possono ospitare 1 tirocinante anche le società dove il titolare o i soci prestano in modo continuativo l’attività lavorativa a favore della società, purché non ci siano dipendenti.
Per tutte le tipologie si soggetti ospitanti, è accettata anche la presenza di dipendenti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
Vengono poi esclusi in modo specifico dal calcolo dei dipendenti gli apprendisti.
La novità maggiore nell’articolo 5 riguarda le deroghe previste dalla Regione del Veneto. Le deroghe vengono stabilite principalmente in base al numero di tirocinanti ospitati e assunti negli ultimi 24 mesi, anche con contratto di apprendistato.
La nuova normativa riporta in modo specifico alcune esclusioni. Sono esclusi dai limiti indicati dalla normativa i tirocini attivati dai CPI a favore di minori in dispersione scolastica, i tirocini in inclusione sociale, i tirocini curricolari, i tirocini per accesso alle professioni, i tirocini attivati in premialità in deroga.
SOGGETTI PROMOTORI
Anche l’articolo 6 della nuova normativa riporta alcune novità importanti. Tra coloro che possono attivare tirocini formativi e di orientamento e tirocini estivi, troviamo le Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale.
Ai Servizi per l’Impiego viene tolta la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento, così come agli Organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro.
Agli Organismi di Formazione Professionale accreditati viene tolta la possibilità di attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, così come alle Università e alle Unità Locali Socio Sanitarie. Questi tirocini potranno essere attivati dall’Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), dal Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house, e dalle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto.
DURATA DEI TIROCINI FORMATIVI
Molte novità anche per quanto riguarda la durata dei tirocini formativi.
Rientrano nella durata massima di 6 mesi anche i tirocini attivati per occupati in ricerca di altra occupazione, per lavoratori a rischio di disoccupazione, per lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio).
Rientrano nella durata massima di 12 mesi anche i minori in dispersione scolastica.
Viene specificato che la durata minima del tirocinio, fissata in 2 mesi, può subire deroghe in caso di soggetti ospitanti che operano stagionalmente (durata minima 1 mese), e per il tirocinio rivolto a studenti promosso dai servizi per l’impiego (durata minima 14 giorni).
La sospensione del tirocinio da parte del tirocinante potrà avvenire per infortuni o malattia che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni.
Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
La proroga deve risultare adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto su iniziativa del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, mediante idonea comunicazione.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto mediante nota di comunicazione delle motivazioni da inviare a tutti i soggetti interessati.
RIPETIBILITÀ DEL TIROCINIO
Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, fatta salva una proroga fermo restando il rispetto della durata massima.
IMPEGNO ORARIO
Due le novità introdotte dalle nuove regole.
Non è possibile attivare tirocini che prevedono un orario settimanale inferiore al part-time al 50 % dell’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
L’attivazione di un tirocinio a favore di un soggetto occupato, o il contemporaneo svolgimento di due tirocini a favore del medesimo soggetto, devono avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni del D.lgs. 66/2003.
CONVENZIONI
Novità anche per l’articolo 11 del nuovo regolamento. Vengono specificate le linee guida su cui strutturare lo schema di convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Tale convenzione dovrà contenere queste sezioni: obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; modalità di attivazione; valutazione e attestazione degli apprendimenti; monitoraggio; decorrenza e durata della convenzione.
Nella convenzione il soggetto ospitante dovrà dichiarare anche che il tirocinante non verrà impiegato per:
- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
Inoltre dovrà dichiarare che non saranno ospitati tirocinanti
- che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
- che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
PROGETTO FORMATIVO
In riferimento al progetto formativo viene specificato di indicare l’orario giornaliero e l’orario settimanale di svolgimento del tirocinio.
Inoltre il progetto formativo dovrà contenere le attività oggetto del tirocinio (Aree Di Attività “ADA” e attività) contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
Per la compilazione degli obiettivi e contenuti formativi del tirocinio da inserire nel progetto occorre seguire i seguenti passaggi:
- scegliere il settore economico professionale (sep);
- con il numero corrispondente del SEP ricercare l’ADA (area di attività) che agirà il tirocinante. È possibile scegliere fino a 2 ADA;
- con il codice ADA, di seguito, si trovano le attività specifiche che svolgerà il tirocinante nel periodo formativo di tirocinio.
Quali sono i settori economico professionale (SEP)? Sono 25. 1 Agricoltura, silvicoltura e pesca. 2 Produzioni alimentari. 3 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre. 4 Chimica. 6 Vetro, ceramica e materiali da costruzione. 7 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica. 8 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda. 9 Legno e arredo. 10 Carta e cartotecnica. 11 Edilizia. 12 Stampa ed editoria. 13 Trasporti e logistica. 14 Servizi di public utilities. 15 Servizi finanziari e assicurativi. 16 Servizi di informatica. 17 Servizi di telecomunicazione e poste. 18 Servizi di distribuzione commerciale. 19 Servizi turistici. 20 Servizi culturali e di spettacolo. 21 Servizi di attività ricreative e sportive. 22 Servizi socio-sanitari. 23 Servizi di educazione, formazione e lavoro. 24 Servizi alla persona. 25 Area comune.
Quali sono le aree di attività (ADA)? Da qui è possibile scaricare il file con l’elenco delle aree di attività ADA. E da qui è possibile scaricare il file con le attività riconducibili a ciascuna ADA.
TUTORAGGIO
Le novità riguardanti il tutoraggio si soffermano sul numero di tirocinanti in carico ai tutor formativi.
Ogni tutor didattico organizzativo, del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 40 tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Novità economiche nelle nuove regole della Regione del Veneto per i tirocini formativi. L’indennità di partecipazione minima viene alzata a € 450,00 lordi mensili (prima erano € 400,00 lordi mensili), riducibili a € 350,00 lordi mensili (prima erano € 300,00 lordi mensili) qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
L’indennità è erogata per intero nel caso l’ orario settimanale previsto svolto sia almeno del 70% dell’orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell’orario pieno l’indennità è ridotta al 70%.
Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all’art. 7 commi 4 e 5, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Le nuove regole inoltre specificano chiaramente che l’indennità di partecipazione dovrà essere erogata mensilmente dal soggetto ospitante.
Ai lavoratori sospesi che siano percettori di ammortizzatore sociale il datore di lavoro può riconoscere un importo non superiore all’indennità minima di tirocinio.
Ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riconoscere un’indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati dall’INPS non superiore a € 600,00 mensili.
ATTESTAZIONE FINALE DI TIROCINIO
Viene specificato come l’attestazione finale di tirocinio debba essere sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.
COMUNICAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI
Qui le novità riguardano l’obbligo di comunicazione telematica anche per le proroghe e le interruzioni di tirocinio.
CONTROLLI E SANZIONI
In linea con le finalità di queste nuove disposizioni, un capitolo viene dedicato alle sanzioni e ai controlli sui tirocini formativi. La Regione del Veneto, ai fini di verificare lo svolgimento regolare dei tirocini, attiverà collaborazioni con le sedi territoriali dell’ I.N.L. Promuoverà inoltre, di concerto con le parti sociali, misure e strumenti volti ad evitare l’abuso del tirocinio.
Eventuali violazioni riscontrate porteranno all’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dell’attivazione di nuovi tirocini. In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 30 mesi.
La Giunta regionale istituirà una casella di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni di irregolarità sullo svolgimento dei tirocini da parte degli interessati.
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