Regione Veneto: nuove indicazioni Covid per la gestione dei tirocini

Le indicazioni riguardano il tirocinante in isolamento o quarantena e le attività sospese e con restrizioni di orario.

Le indicazioni riguardano il tirocinante in isolamento o quarantena e le attività sospese e con restrizioni di orario.

La Regione del Veneto ha pubblicato nuove indicazioni per la gestione dei tirocini nel caso il tirocinante sia obbligato a periodi di isolamento o quarantena o nel caso il tirocinio si svolga in attività sospese e con restrizioni di orario ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

Si comunica che nel caso in cui:

  1. il tirocinante sia sottoposto all’obbligo di isolamento o quarantena.
    Per tali periodi il tirocinio è da ritenere sospeso. Si potrà recuperare il periodo non svolto alla scadenza naturale per la durata corrispondente la sospensione, anche per periodi inferiori a 30 giorni.
  2. il tirocinio sia stato avviato in attività aziendale sospesa ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.
    Tale tirocinio dovrà essere sospeso, anche nel caso sia stato finanziato dalla Regione con il Fondo Sociale Europeo (FSE). La scadenza del tirocinio potrà essere differita di un periodo pari a quello della sospensione ovvero di 30 giorni (dal 26 ottobre al 24 novembre 2020) salvo nuove proroghe della sospensione della attività.

3. il tirocinio sia stato avviato in attività soggette a restrizioni di orario e il progetto preveda lo svolgimento in un orario non consentito.
Tale tirocinio, se non potrà essere svolto interamente in orario consentito, dovrà essere sospeso, anche quelli finanziati con il FSE, per tutto il periodo di efficacia del DPCM.

Per il differimento del termine del tirocinio si dovrà;

  • non far svolgere attività di tirocinio a distanza;
  • avere il consenso a differire il termine finale dell’esperienza di tutti i soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante);
  • disporre, per il caso di isolamento e quarantena, di idonea documentazione che attesta l’impossibilità per il tirocinante di recarsi in detti periodi nel luogo di lavoro, oppure appartenenza alle attività sospese o soggette a restrizione di orario ai sensi dell’art. 1 comma 9 del DPCM 24 ottobre 2020;
  • aver effettuato la comunicazione di proroga del tirocinio sul sistema telematico delle comunicazioni obbligatorie.Si fa presente che nella scheda di proroga del progetto formativo il soggetto promotore dovrà utilizzare la motivazione “malattia e infortunio”, si suggerisce inoltre di indicare nelle note la dicitura “proroga per covid”.Per quanto concerne l’indennità di partecipazione al tirocinio si precisa che non sussiste l’obbligo di corrisponderla durante il periodo di sospensione della esperienza (art. 14 comma 3 DGR 1816/2017).

Fonte: Regione del Veneto

Il documento originale è consultabile cliccando qui.

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