Tirocini: nuove linee guida per la modalità AGILE

La Regione del Veneto ha pubblicato nuove linee guida che riguardano la possibilità di realizzare tirocini in modalità AGILE.

La Regione del Veneto ha pubblicato nuove linee guida che riguardano la possibilità di realizzare tirocini in modalità AGILE. La pubblicazione è raggiungibile cliccando qui.

Il 31 marzo 2022 avrà termine lo stato di emergenza e verranno perciò a decadere tutte le norme e le
disposizioni che sono state adottate durante il periodo di emergenza sanitaria per fronteggiare la diffusione del contagio e al contempo garantire modalità di continuazione delle attività. In particolare verrà meno la possibilità di svolgere le esperienze di tirocinio da luoghi diversi dai locali aziendali.

Questa possibilità è stata ammessa da marzo 2020 quando, a seguito delle limitazioni imposte allo spostamento delle persone fisiche, si era consentito lo svolgimento dei tirocini anche a distanza, dal domicilio della persona, qualora l’esecuzione delle attività fosse possibile e gli obiettivi formativi rimanessero raggiungibili.

Trascorsi oltre 2 anni di attuazione, anche se sembra diventata una modalità consueta di svolgimento e appare anacronistico rinunciare a tale possibilità, si deve ammettere che la modalità di svolgimento del tirocinio a distanza non trova alcun fondamento giuridico nella disciplina vigente.

La DGR n. 1816 del 7 novembre 2017, come pure la normativa di riferimento, non considera mai la fattispecie del tirocinio a distanza o, per utilizzare la terminologia dei rapporti di lavoro, in modalità smart, né come forma particolare dello strumento formativo, né come modalità di esecuzione. Per qualificarsi come tirocinio, ai sensi della disciplina vigente, l’esperienza deve necessariamente svolgersi all’interno della organizzazione aziendale, nei luoghi in cui si realizza l’attività organizzata economicamente rilevante e a contatto diretto con i lavoratori presenti nel luogo di lavoro.

Dal primo aprile 2022 pertanto, pur nel rispetto delle norme transitorie di cui al DL 24 marzo 2022 n.
24 “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Non potranno essere attivati nuovi tirocini che prevedono, anche parzialmente, lo svolgimento della
esperienza formativa in modalità smart: l’esperienza deve realizzarsi in locali aziendali, in luoghi in
disponibilità del datore di lavoro/soggetto ospitante, salvo le possibilità di trasferta e comunque con
l’affiancamento di altri lavoratori dipendenti dell’azienda.

Relativamente i tirocini iniziati prima del 1 aprile 2022 occorre distinguere tra tirocini che prevedono uno svolgimento dell’esperienza completamente in modalità smart dai tirocini che invece prevedono una alternanza tra giorni in presenza in azienda e giorni di svolgimento da altri luoghi.

I tirocini completamente in smart non potranno continuare per incompatibilità con la disciplina e per contrarietà con le finalità dello strumento e dovranno essere interrotti. Per proseguire ed essere portati a termine, dovranno prevedere l’alternanza di giorni in presenza e giorni in smart oppure prevedere lo svolgimento dell’esperienza solo in presenza.

I tirocini parzialmente in smart potranno continuare e condotti alla naturale scadenza secondo le modalità programmate in fase di attivazione o successivamente definite. Si è ritenuto di consentire la prosecuzione delle esperienze avviate a tutela del prevalente interesse del tirocinante e per il principio dell’affidamento. Si fa presente che, quanto sopra, trova giustificazione nelle realtà aziendali in cui si dà applicazione al D.lgs 81/2017 e l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti in modalità agile o smart working rappresenta una pratica ampiamente diffusa.

I tutor aziendali dovrebbero essere individuati tra il personale dell’azienda che non operano in smart working, nel caso non sia possibile, per le specifiche professionalità ricoperte solo da dipendenti in lavoro agile, i tutor avranno cura di indicare o di incaricare altri dipendenti dell’azienda in sua sostituzione nei giorni in cui non sono presenti in azienda, ma è invece presente nel luogo di lavoro il
tirocinante.

Fonte: Regione del Veneto
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